Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36241/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società poi dichiarata fallita, recuperando maggiori ricavi non dichiarati emersi da indagini bancarie sui conti della società e del suo legale rappresentante. In conseguenza di tali accertamenti, aveva inoltre emesso avvisi personali nei confronti del rappresentante legale, ritenendo distribuiti ai soci gli utili extracontabili in una società a ristretta base, e avvisi societari per maggior valore della produzione ai fini IRAP e infedele dichiarazione IVA. I ricorsi introduttivi erano stati riuniti e parzialmente accolti in primo grado. In appello il contribuente, in proprio e quale rappresentante legale della società fallita, aveva impugnato la decisione, mentre l'Ufficio aveva proposto appello incidentale. La CTR aveva dichiarato il difetto di legittimazione del fallito ad impugnare gli avvisi societari, ritenendo che il curatore si fosse già attivato, e aveva altresì dichiarato l'inammissibilità dell'appello contro gli atti societari; aveva invece accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio sul profilo IVA. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere esaminato i motivi relativi agli avvisi personali, nonostante la loro autonoma intestazione a suo nome; 2) omessa motivazione sulla sua legittimazione a impugnare gli avvisi personali, poiché la CTR avrebbe erroneamente considerato gli atti come semplicemente notificati e non intestati a lui; 3) violazione dell'art. 43 l. fall. e dell'art. 24 Cost. per avere negato la sua legittimazione ad impugnare gli atti societari, assumendo che la condotta del curatore fosse stata solo parziale o insufficiente e che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado integri inerzia rilevante.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sugli avvisi personali, benché questi risultassero dagli atti come direttamente intestati al contribuente e non meramente notificati in proprio. Ha invece rigettato il terzo motivo: richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla legittimazione del fallito, ha affermato che, quando il curatore si è già attivato in giudizio contro l'avviso di accertamento relativo al medesimo rapporto d'imposta, difetta il presupposto dell'inerzia e il fallito non può impugnare la sentenza sfavorevole, neppure se il curatore non abbia proposto appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito l'appello del contribuente limitatamente agli avvisi personali e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su alcune domande o motivi di appello

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia nel giudizio di appello

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il vizio di omessa pronuncia nel giudizio di appello

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame/motivazione su punto decisivo

  • art. 43 l. fall.

    la legittimazione processuale del fallito è esclusa quando il curatore si sia attivato sul medesimo rapporto d'imposta; il fallito può agire solo in presenza di inerzia pura e semplice del curatore

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di legittimazione del fallito a difesa del proprio diritto

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è direttamente intestato al contribuente, il giudice di merito deve esaminare i motivi di impugnazione specificamente riferiti a quegli atti; l'omessa pronuncia integra nullità della sentenza.
  • Il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è soddisfatto se il contenuto dei motivi di appello è sufficientemente determinato e individuabile dagli atti processuali, senza necessità di una trascrizione letterale integrale.
  • In materia tributaria e fallimentare, il fallito è legittimato ad agire solo in caso di inerzia pura e semplice del curatore sul medesimo rapporto d'imposta; non rileva la pretesa incompletezza, parzialità o negligenza dell'azione del curatore se questi si è comunque attivato in giudizio.
  • Se il curatore è già parte del giudizio relativo all'avviso di accertamento, il rapporto litigioso si considera acquisito al fallimento e il fallito non può sovrapporre una propria autonoma legittimazione processuale per impugnare la sentenza sfavorevole, anche se il curatore non propone appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.