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Sentenza

Sentenza n. 479/2026 - Torino, Sezione 3

a) per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 1661/2023 pubblicata il 28/09/2023 (RG n. 938/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha accertato il diritto della docente Simona MARIS, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; ha condannato il MIM ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 2.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente ;c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame; e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202502671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale della Carta docente e ordinato l'erogazione di buoni elettronici per complessivi 2.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a usufruire del beneficio di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi 2.000 euro. La ricorrente aveva chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva adempiuto al giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione resistente ha dato esecuzione alla sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, rilevando che l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non risultano adottate le misure ulteriori richieste, quali la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora o la trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La ricorrente aveva richiesto, in caso di ulteriore inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, l'applicazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta; il giudice non ha dovuto disporre tali misure, essendo intervenuto l'adempimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta esecuzione del titolo giudiziale ha determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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