Sentenza n. 1462/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 141/2025 del Tribunale di Patti, relativamente alla residua somma di euro 9.054,53 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 141/2025, emesso dal Tribunale di Patti il 14/15 aprile 2025 nei confronti del Comune e successivamente dichiarato esecutivo con decreto del 28 ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto la persistente mancata corresponsione della residua somma di euro 9.054,53, oltre accessori. Il ricorso e il titolo giudiziale erano stati notificati tramite posta elettronica certificata; a seguito di ordinanza istruttoria, il ricorrente ha prodotto la busta digitale comprovante le notifiche. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il giudice ha verificato anche il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la notifica del titolo e del ricorso, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 e accertata la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo relativamente alle somme residue. Ha ordinato al Comune di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Segretario Generale del Comune, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 600 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine risultava decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
Norma indicata nel testo quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003
Norma indicata nel testo quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio.
l. n. 326/2003
Legge di conversione del d.l. n. 269/2003, richiamata con riferimento alle modifiche del termine dilatorio per le azioni esecutive contro le pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione, previsto per le azioni esecutive nei confronti degli enti pubblici.
- La mancata esecuzione, anche solo parziale, di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione legittima l’accoglimento della domanda di ottemperanza e l’ordine giudiziale di adempimento entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel Segretario Generale dell’ente, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine ulteriore.
- La prova della notificazione telematica del ricorso e del titolo giudiziale può essere integrata mediante produzione della relativa busta digitale, quando il giudice ne abbia richiesto la documentazione in sede istruttoria.
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