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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto prot. n. -OMISSIS- del Comune di Groscavallo, relativo al vincolo idrogeologico, recante l’autorizzazione n. -OMISSIS- ad effettuare, ai sensi dell’art. 1 l.r. n. 45/1989, le modificazioni e le trasformazioni del suolo necessarie all’esecuzione dei lavori di viabilità secondaria minore di accesso all'alpeggio -OMISSIS- nel vallone di -OMISSIS-, ubicato nel territorio del predetto Comune, pubblicata sull’albo pretorio il -OMISSIS-; - degli atti e autorizzazioni del Comune di Groscavallo e dell’Unione Montana Alpi Graie, nonché degli atti, pareri, autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, relativi all’autorizzazione afferente al vincolo paesaggistico e ambientale, in merito al tracciato stradale; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, per quanto occorra: la determinazione del Comune di Groscavallo n. -OMISSIS- (ad oggetto “incarico per redazione studio di comparazione del rischio tra versante sinistro e destro idrografico del vallone di -OMISSIS- – determina incarico a dott. geol. -OMISSIS- e dott. geol. -OMISSIS- CIG: -OMISSIS-”), pubblicata sull’albo pretorio il -OMISSIS-, nonché la determinazione del Comune di Groscavallo n.-OMISSIS- (ad oggetto “incarico per la redazione studio e relazione tecnica in merito alle condizioni di pericolosità geomorfologica del versante sinistro del Vallone di -OMISSIS- - determina prenotazione impegno di spesa per incarico a dott. geol. - CIG: -OMISSIS-”), pubblicata sull’Albo pretorio il -OMISSIS-; la deliberazione dell’Unione Montana Alpi Graie -OMISSIS-di approvazione del progetto esecutivo, relativamente al tracciato stradale di cui si tratta, nonché della deliberazione della Giunta del Comune di Groscavallo -OMISSIS-, di presa d’atto della citata deliberazione dell’Unione Montana Alpi Graie, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della deliberazione “ai sensi della l.r. 32/2008 e s.m.i.” dell’Unione Montana Alpi Graie - Commissione locale per il Paesaggio -OMISSIS-, del parere vincolante rilasciato in data -OMISSIS-dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione paesaggistica “per interventi di lieve entità (art. 146 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; d.P.R. 31/2017)”, dell’autorizzazione rilasciata dall’Unione Montana Alpi Graie il successivo -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nulla osta idrogeologico comunale per la realizzazione di una strada carrabile di accesso a un alpeggio, nonché gli atti e le autorizzazioni paesaggistiche relativi al medesimo tracciato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione ha impugnato il nulla osta idrogeologico rilasciato dal Comune ai sensi della l.r. Piemonte n. 45/1989 e, con motivi aggiunti, gli atti della Commissione locale per il paesaggio, il parere vincolante della Soprintendenza e l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Unione Montana Alpi Graie. Il progetto riguarda un tracciato stradale largo 2,5 metri, destinato a collegare il fondovalle con un alpeggio comunale, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, interessata da fenomeni franosi, torrentizi e valanghivi. Con il primo motivo è stata dedotta l'incompetenza del dirigente comunale, assumendo che l'art. 3 l.r. n. 45/1989 attribuisse la competenza al Sindaco. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 1, 3 e 7 l.r. n. 45/1989, della circolare regionale del 31 agosto 2018 n. 3/AMB e della deliberazione regionale n. 41-6101 del 2012, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento e violazione del principio di tipicità. In particolare, il Comune avrebbe sostituito l'esame della compatibilità idrogeologica del progetto con una comparazione tra il versante destro e quello sinistro del vallone, senza confrontarsi con il parere geologico negativo della Regione Piemonte, che aveva evidenziato l'interferenza del tracciato con aree in dissesto, conoidi attive, frane attive, impluvi e siti valanghivi, nonché l'impossibilità di superare le criticità rilevate. Con il terzo motivo sono state contestate la violazione dell'art. 142 d.lgs. n. 42/2004, delle norme tecniche del Piano paesaggistico regionale e del piano d'ambito dell'Autorità di bacino del fiume Po, oltre al difetto di motivazione, sostenendo che l'opera fosse incompatibile con la tutela paesaggistica e potesse danneggiare aree boschive e specie protette.

La decisione

Il TAR ha escluso che le censure sconfinassero nel merito amministrativo, poiché riguardavano vizi di istruttoria, motivazione e legittimità delle valutazioni tecniche. Ha respinto il primo motivo: benché l'art. 3 l.r. n. 45/1989 menzioni il Sindaco, il generale riparto di competenze previsto dagli artt. 50, 54 e 107 d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai dirigenti gli atti di autorizzazione e di gestione, salvo espressa previsione derogatoria. Ha accolto il secondo motivo. Il Comune, subentrato alla Regione nella competenza autorizzatoria per effetto della riforma regionale, non ha considerato né adeguatamente superato il parere geologico negativo regionale, che segnalava molteplici condizioni di pericolosità e instabilità. La relazione tecnica acquisita dal Comune era espressamente limitata alla comparazione tra i due versanti e non verificava l'impatto del tracciato sulla componente geologica; pertanto non poteva sostituire l'istruttoria necessaria per valutare la compatibilità dell'opera con il vincolo idrogeologico. Il nulla osta è stato quindi annullato per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e manifesta contraddittorietà con il parere regionale. Ha respinto i motivi aggiunti relativi all'autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza aveva espresso un parere favorevole motivato dalla conformità al Piano paesaggistico e dalla compatibilità dell'intervento con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dell'area, imponendo la prescrizione sull'uso di materiale inerte reperito in loco. La funzione agro-pastorale della strada, le ridotte dimensioni e le modeste opere di scavo e contenimento risultavano coerenti con gli obiettivi del Piano paesaggistico di accessibilità compatibile, sostegno delle attività agricole e contrasto all'abbandono del territorio. Il TAR ha inoltre ribadito che il giudizio paesaggistico è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa e può essere sindacato solo per illogicità, incoerenza, incompletezza o errore nel criterio tecnico, senza sostituire una valutazione giudiziale alternativa. Il ricorso principale è stato dunque accolto limitatamente all'annullamento del nulla osta idrogeologico; i motivi aggiunti sono stati respinti. Le spese sono state compensate per la soccombenza parziale e la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1 l.r. Piemonte n. 45/1989

    Disciplina l'autorizzazione alle modificazioni e trasformazioni del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico; il nulla osta impugnato è stato annullato perché rilasciato senza adeguata istruttoria e motivazione sulla compatibilità dell'opera.

  • art. 3 l.r. Piemonte n. 45/1989

    Pur prevedendo testualmente il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco, deve essere coordinato con il generale riparto delle competenze degli enti locali, sicché gli atti autorizzatori e gestionali spettano ai dirigenti in assenza di una deroga espressa.

  • art. 7 l.r. Piemonte n. 45/1989

    Richiamato tra le disposizioni poste a fondamento delle censure relative alla verifica della compatibilità con il vincolo idrogeologico; il Comune avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria effettiva sulle criticità geologiche.

  • artt. 50, 54 e 107 d.lgs. n. 267/2000

    Il riparto generale delle competenze attribuisce ai dirigenti gli atti di autorizzazione, concessione e gestione, mentre al Sindaco spettano gli atti espressamente riservati dalla legge.

  • art. 142 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale disciplina del vincolo paesaggistico gravante sull'area; le censure fondate su tale disposizione sono state respinte, ritenendo adeguato il giudizio paesaggistico favorevole.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica e il parere vincolante della Soprintendenza, ritenuti legittimamente espressi nel caso concreto.

  • art. 3 d.P.R. n. 31/2017

    La ridotta incidenza dell'opera giustificava l'assoggettamento alla procedura autorizzativa paesaggistica semplificata.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • Il dirigente comunale è competente ad adottare i provvedimenti autorizzatori e gli atti di gestione, anche quando una normativa regionale precedente attribuisca testualmente il rilascio dell'autorizzazione al Sindaco, salvo che la normativa speciale contenga una deroga espressa al generale riparto di competenze degli enti locali.
  • L'amministrazione competente al rilascio del nulla osta idrogeologico deve valutare specificamente la compatibilità del progetto con il quadro di dissesto e di pericolosità dell'area, confrontandosi puntualmente con i pareri tecnici negativi acquisiti nel procedimento.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'autorizzazione idrogeologica, una relazione tecnica diretta soltanto a comparare localizzazioni alternative quando essa dichiari di non esaminare l'impatto del progetto sulla componente geologica e non affronti le criticità segnalate dall'ufficio tecnico regionale.
  • Il provvedimento autorizzatorio è illegittimo per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà quando superi un parere tecnico negativo senza esplicitare le ragioni del dissenso e senza svolgere gli approfondimenti necessari sulle condizioni di rischio evidenziate.
  • Il giudizio di compatibilità paesaggistica, espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per illogicità, incoerenza, incompletezza, errore nel criterio tecnico o nel procedimento applicativo, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione mediante un apprezzamento alternativo parimenti opinabile.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiAmbienteBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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