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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41833/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva aumentato la pena e revocato la sospensione condizionale a seguito di conferma della responsabilità per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente contestava: 1) errata sussunzione del fatto nell'art. 640 c.p. e insufficiente prova di artifici e raggiri (anche per l'assenza di una delega scritta e per il presunto esiguo profitto di circa 24 euro lordi annui); 2) vizio di motivazione e mancata considerazione di elementi probatori (presunta motivazione apparente e travisamento della prova); 3) illegittima revoca della sospensione condizionale e mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione maturata già in sede d'appello; ha eliminato l'aumento di pena di 4 mesi disposto in appello; ha confermato le statuizioni civili (risarcimento) e ha disposto la condanna alle spese processuali in favore dell'ASL Pescara, escludendo invece liquidazione a favore della parte civile Elio Bajocco per mancato apporto decisivo. Non si è proceduto all'esame del motivo relativo alla revoca della sospensione condizionale, essendo estinto il reato.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa; la Corte di merito aveva ritenuto che gli elementi oggettivi e il "raggiro" consistessero nel far risultare la scelta del paziente come effettuata a favore del ricorrente, anche in assenza della delega scritta

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Combinato disposto usato per calcolare il termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto concluso il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi considerati anche i periodi di sospensione del termine)

  • art. 160 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; il Tribunale aveva escluso la recidiva, fatto che ha inciso sul calcolo della pena e sul termine di prescrizione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile la causa, motivando che il comportamento rientrava in un modus operandi continuativo

  • art. 164, comma terzo, cod. pen.

    Norma richiamata rispetto ai limiti per la sospensione condizionale della pena; la Corte di Cassazione ha osservato che la revoca della sospensione non risultava adeguatamente motivata e che l'eliminazione dell'aumento di pena rendeva comunque ingiustificata la revoca

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ricorda che in cassazione si possono dedurre solo vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e non una rivalutazione del fatto

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella disamina dei limiti del ricorso che tenti una rilettura non consentita del materiale probatorio; la Corte conferma che non è possibile in cassazione riesaminare i fatti

  • art. 610 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle forme di intervento delle parti civili nel ricorso per cassazione e alla necessità che le parti civili contribuiscano utilmente alla decisione per ottenere liquidazione delle spese

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili salvo che ricorrano i vizi specifici di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
  • La prescrizione estinta nel corso del giudizio conduce all'annullamento della sentenza per estinzione del reato; ciò può impedire l'esame di altri profili (es. revoca della sospensione condizionale).
  • Le statuizioni civili (risarcitorie) possono essere confermate anche quando il reato penale è estinto per prescrizione, salvo diversa disposizione.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere motivata in modo chiaro e congruo; se l'aumento di pena che ha giustificato la revoca viene eliminato, la revoca stessa può risultare ingiustificata.
  • La mancanza di un documento formale (es. delega scritta) non è automaticamente decisiva se il quadro probatorio complessivo consente di desumere l'artificio o il raggiro; tuttavia, la valutazione rimane di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto.
  • Le parti civili ottengono la liquidazione delle spese solo se forniscono un contributo effettivo e utile alla decisione in sede di legittimità.

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