Cassazione Penale, Sentenza n. 41833/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva aumentato la pena e revocato la sospensione condizionale a seguito di conferma della responsabilità per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente contestava: 1) errata sussunzione del fatto nell'art. 640 c.p. e insufficiente prova di artifici e raggiri (anche per l'assenza di una delega scritta e per il presunto esiguo profitto di circa 24 euro lordi annui); 2) vizio di motivazione e mancata considerazione di elementi probatori (presunta motivazione apparente e travisamento della prova); 3) illegittima revoca della sospensione condizionale e mancata valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione maturata già in sede d'appello; ha eliminato l'aumento di pena di 4 mesi disposto in appello; ha confermato le statuizioni civili (risarcimento) e ha disposto la condanna alle spese processuali in favore dell'ASL Pescara, escludendo invece liquidazione a favore della parte civile Elio Bajocco per mancato apporto decisivo. Non si è proceduto all'esame del motivo relativo alla revoca della sospensione condizionale, essendo estinto il reato.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma incriminatrice della truffa; la Corte di merito aveva ritenuto che gli elementi oggettivi e il "raggiro" consistessero nel far risultare la scelta del paziente come effettuata a favore del ricorrente, anche in assenza della delega scritta
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Combinato disposto usato per calcolare il termine massimo di prescrizione; la Corte ha ritenuto concluso il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi considerati anche i periodi di sospensione del termine)
art. 160 cod. pen.
Norma sulla recidiva; il Tribunale aveva escluso la recidiva, fatto che ha inciso sul calcolo della pena e sul termine di prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha ritenuto non applicabile la causa, motivando che il comportamento rientrava in un modus operandi continuativo
art. 164, comma terzo, cod. pen.
Norma richiamata rispetto ai limiti per la sospensione condizionale della pena; la Corte di Cassazione ha osservato che la revoca della sospensione non risultava adeguatamente motivata e che l'eliminazione dell'aumento di pena rendeva comunque ingiustificata la revoca
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte ricorda che in cassazione si possono dedurre solo vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e non una rivalutazione del fatto
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nella disamina dei limiti del ricorso che tenti una rilettura non consentita del materiale probatorio; la Corte conferma che non è possibile in cassazione riesaminare i fatti
art. 610 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle forme di intervento delle parti civili nel ricorso per cassazione e alla necessità che le parti civili contribuiscano utilmente alla decisione per ottenere liquidazione delle spese
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili salvo che ricorrano i vizi specifici di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
- La prescrizione estinta nel corso del giudizio conduce all'annullamento della sentenza per estinzione del reato; ciò può impedire l'esame di altri profili (es. revoca della sospensione condizionale).
- Le statuizioni civili (risarcitorie) possono essere confermate anche quando il reato penale è estinto per prescrizione, salvo diversa disposizione.
- La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere motivata in modo chiaro e congruo; se l'aumento di pena che ha giustificato la revoca viene eliminato, la revoca stessa può risultare ingiustificata.
- La mancanza di un documento formale (es. delega scritta) non è automaticamente decisiva se il quadro probatorio complessivo consente di desumere l'artificio o il raggiro; tuttavia, la valutazione rimane di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizio motivazionale manifesto.
- Le parti civili ottengono la liquidazione delle spese solo se forniscono un contributo effettivo e utile alla decisione in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →