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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “-OMISSIS- – istanza di trasferimento ai sensi della legge 104/1992”, nella parte in cui ha previsto: “art. 3 il non accoglimento dell’istanza di trasferimento definitivo e successiva integrazione ai sensi del n. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri, pervenute rispettivamente il 23 Gennaio 2023 e il 15 Marzo 2023”; - di tutti gli atti annessi, connessi, coordinati, presupposti, anteriori e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202400935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento definitivo ai sensi dell'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato un'istanza di trasferimento definitivo presso la Legione Carabinieri Sicilia ai sensi dell'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, motivandola con rilevanti problematiche familiari, e aveva successivamente presentato ulteriori istanze di trasferimento temporaneo e ai sensi della legge n. 104/1992. L'Amministrazione ha infine accolto il trasferimento temporaneo ai sensi della legge n. 104/1992, dichiarato improcedibili altre istanze temporanee e respinto la domanda di trasferimento definitivo. Il ricorrente ha dedotto, con un unico articolato motivo, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta ed erronea valutazione dei fatti; violazione e falsa applicazione dell'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri, dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio del giusto procedimento, nonché violazione degli artt. 2, 29 e 32 Cost. In particolare, ha lamentato che l'Amministrazione non avesse considerato correttamente la situazione familiare, non avesse motivato sulle esigenze di organico eventualmente ostative al trasferimento e non gli avesse comunicato il preavviso di rigetto con riguardo alla specifica istanza di trasferimento definitivo. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno da ritardo, sostenendo che il procedimento fosse stato concluso dopo 245 giorni, oltre il termine di 180 giorni.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato il provvedimento nella parte relativa al rigetto dell'istanza di trasferimento definitivo, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Il giudice ha ritenuto assorbente la censura relativa all'omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri disciplina un trasferimento definitivo eccezionale, fondato su motivi comprovati e caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa; esso è distinto dal trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992, di carattere temporaneo e collegato alla permanenza del presupposto assistenziale. La comunicazione del 31 marzo 2023 non poteva valere come preavviso di rigetto della domanda definitiva, poiché riguardava esclusivamente l'istanza di trasferimento temporaneo e indicava motivi ostativi riferibili soltanto a quest'ultima. Il preavviso era obbligatorio, non ricorrendo alcuna ipotesi tassativa di esclusione e trattandosi di procedimento a istanza di parte relativo a una determinazione discrezionale. Il vizio non era sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: il provvedimento non aveva natura vincolata, l'Amministrazione non aveva dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso a seguito della partecipazione dell'interessato e il secondo periodo della disposizione non si applica alla violazione dell'art. 10-bis, come previsto dal comma 3. È stata invece respinta la domanda risarcitoria per danno da ritardo. Il giudice ha rilevato che, in materia di interesse legittimo pretensivo, il mero superamento del termine procedimentale non dimostra né l'ingiustizia né l'esistenza del danno: occorre provare la probabile spettanza del bene della vita, il danno effettivamente subito, il nesso causale e la sua quantificazione. Nel caso concreto, l'istanza di trasferimento definitivo era stata respinta e il ricorrente non aveva fornito prova di un danno concreto. Le spese, pari a 2.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri

    un’ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo, del personale dell'Arma, basato sulla sussistenza di fondati e comprovati motivi

    La disposizione consente il trasferimento definitivo in deroga all'obbligo di permanenza minima nella sede assegnata e attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nel concederlo o negarlo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

    Il preavviso di rigetto è obbligatorio per la domanda di trasferimento definitivo, poiché si tratta di un procedimento a istanza di parte non ricompreso nelle ipotesi tassative di esclusione; la comunicazione deve riguardare specificamente la domanda che l'amministrazione intende respingere.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.

    Il vizio derivante dall'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non è sanabile mediante la regola del contenuto inevitabile del provvedimento; inoltre, nel caso esaminato, l'atto non era vincolato e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'immutabilità del suo contenuto.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    Il risarcimento del danno da ritardo o inerzia della P.A. nella conclusione del procedimento postula ... che la condotta inerte o tardiva della P.A. sia stata causa di un danno prodotto nella sfera giuridica del privato

    Il danno da ritardo richiede, oltre al superamento del termine, la prova della spettanza probabile del bene della vita, del danno concreto, del nesso causale e della sua quantificazione; il mero ritardo non è sufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione preventiva dei motivi ostativi non può essere riferita indistintamente a domande diverse e autonome, anche se connesse allo stesso contesto familiare o amministrativo.

  • art. 2, comma 1-bis, l. 241/1990

    La domanda risarcitoria è stata ricondotta dal ricorrente al ritardo nella conclusione del procedimento, ma è stata respinta per mancanza della prova dei presupposti sostanziali del danno.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, il preavviso di rigetto deve riferirsi specificamente alla domanda che l'amministrazione intende respingere; il preavviso comunicato per una domanda diversa, anche se connessa e trattata parallelamente, non soddisfa l'obbligo previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
  • L'obbligo di preavviso di rigetto opera anche nei procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa, salvo le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge.
  • La violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è sanabile mediante la regola del contenuto inevitabile prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della stessa legge; in ogni caso, tale sanatoria presuppone un provvedimento vincolato o la dimostrazione che la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto incidere sull'esito.
  • Il danno da ritardo relativo a un interesse legittimo pretensivo non consegue automaticamente al superamento del termine procedimentale: il ricorrente deve dimostrare la probabile spettanza del bene della vita, il danno concreto, il nesso causale con la condotta amministrativa e la relativa quantificazione.
  • Il trasferimento definitivo previsto dall'art. 398 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri è distinto dal trasferimento ai sensi della legge n. 104/1992: il primo ha carattere definitivo ed è rimesso a un'ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione, mentre il secondo è collegato alla permanenza del presupposto assistenziale.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoDanno da ritardo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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