Ordinanza n. 3511/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale del Municipio Roma VII – Direzione Tecnica – Ufficio Disciplina Edilizia rep. CI/814/2026, prot. CI/51863/2026 del 10.03.2026, notificata ai ricorrenti in data 16.03.2026, avente ad oggetto: «Sanzione edilizia demolizione d’ufficio ed ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino stato dei luoghi in Via Demetriade n. 101 (art. 15 Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.). Annullamento Determinazione Dirigenziale rep. n. CI/704 del 02.03.2026. Fasc. 109/UDE/2022»; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, per quanto occorra, la determina CI/268/2025 del 30.01.2025, nonché le note interne e i verbali dell’Ispettorato edilizio posti a fondamento del provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare depositata dai ricorrenti il 22 giugno 2026. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso la domanda di annullamento, che resta pendente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Determinazione dirigenziale recante demolizione d’ufficio e ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria per inottemperanza a un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione d’ufficio e ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa una precedente determinazione e gli atti interni e verbali dell’Ispettorato edilizio posti a fondamento del provvedimento. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità nel merito, poiché la fase cautelare si è conclusa a seguito della rinuncia dei ricorrenti alla relativa domanda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare non è stata esaminata per intervenuta rinuncia.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
Indicato nell’oggetto del provvedimento comunale quale fondamento della sanzione edilizia, della demolizione d’ufficio e dell’ingiunzione di pagamento conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente prima della camera di consiglio, impone al giudice di darne atto senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La rinuncia alla sola domanda cautelare non determina la definizione della domanda principale di annullamento, che rimane pendente salvo ulteriori vicende processuali.
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