Cassazione Civile, Ordinanza n. 21668/2024 del 01/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione senza titolo di un complesso immobiliare appartenente, per successione paterna, a due comproprietarie pro indiviso. Una delle comproprietarie ha chiesto la restituzione dei beni, la condanna alla restituzione dei frutti/ somme indebitamente percepite dall'occupante e l'indennità di occupazione. La società occupante ha proposto domanda riconvenzionale di usucapione, cui l'altra comproprietaria ha aderito. Il Tribunale aveva accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, rigettando l'usucapione e ordinando la restituzione degli immobili, per poi liquidare in sentenza definitiva il danno da mancato godimento nella misura corrispondente alla quota del 50% della comproprietaria attrice. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 102, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'azione avrebbe richiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria non evocata; (2) violazione dell'art. 102, comma 2, c.p.c., lamentando che la notificazione degli atti alla comproprietaria sarebbe stata una finta chiamata in causa; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la domanda risarcitoria fosse già stata proposta e poi rinunciata in altro processo, dunque non riproponibile; (4) violazione degli artt. 102, 88 e 96 c.p.c., anche sotto il profilo dell'omesso esame, per asserita condotta processuale ingannatoria della controparte mediante finta chiamata di terzo. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto, affermando inoltre che la sanzione processuale connessa alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. non si applica quando la decisione collegiale non sia conforme alla proposta per avere esaminato motivi non vagliati dal consigliere relatore.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso il litisconsorzio necessario nelle controversie aventi a oggetto la tutela della proprietà comune e ha ritenuto che l'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà non richieda la partecipazione di tutti i comproprietari, potendo essere esercitata anche da uno solo. Ha inoltre chiarito che la rinuncia richiamata dalla ricorrente riguardava la domanda di divisione giudiziale, non la domanda risarcitoria poi riproposta, e che il quarto motivo non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma richiedeva una rivalutazione del materiale probatorio. La società è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con esclusione della sanzione ex art. 96 c.p.c. richiamata dall'art. 380-bis c.p.c., perché la decisione collegiale non era conforme alla proposta anticipata nei termini prospettati.
Norme richiamate
art. 102 c.p.c.
Non sussiste litisconsorzio necessario nelle azioni dirette alla tutela della proprietà comune o nella rivendicazione, poiché non si tratta di rapporto giuridico plurisoggettivo unico e inscindibile né di pronuncia con effetti costitutivi.
art. 112 c.p.c.
La censura è infondata perché la rinuncia invocata non riguardava la domanda risarcitoria oggetto del successivo giudizio, ma la diversa domanda di divisione giudiziale.
art. 88 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 96 c.p.c. nella censura di parte ricorrente, senza che la Corte ravvisi un autonomo fondamento decisorio utile alla cassazione.
art. 96 c.p.c.
La sanzione processuale richiamata dall'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c. non si applica quando la decisione collegiale non sia conforme alla proposta di definizione anticipata, perché questa non ha esaminato tutti i motivi poi decisi.
art. 380-bis c.p.c.
La sanzione processuale ivi prevista presuppone la conformità della decisione collegiale alla proposta del consigliere; se il collegio decide su motivi non vagliati nella proposta, la sanzione non opera.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto quale contributo unificato.
art. 360 c.p.c.
Non è configurabile il vizio di omesso esame quando la doglianza mira in realtà a ottenere una diversa valutazione complessiva delle risultanze di causa.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla tutela della proprietà comune, anche l'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà può essere proposta da uno solo dei comproprietari, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti alla comunione, salvo che la domanda abbia ad oggetto un rapporto plurisoggettivo inscindibile.
- Il litisconsorzio necessario non discende automaticamente dalla mera comproprietà del bene, quando la domanda non comporti una pronuncia costitutiva o un accertamento inscindibile della titolarità di tutti i partecipanti.
- La rinuncia a una domanda proposta in un diverso giudizio non impedisce la riproposizione di una domanda distinta, se la rinuncia ha riguardato un diverso petitum o una diversa causa petendi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la censura, sotto la veste dell'art. 360, n. 5, c.p.c., mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o delle emergenze istruttorie.
- La sanzione processuale collegata alla definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. non opera se la decisione del collegio non è conforme alla proposta del consigliere perché quest'ultima non ha esaminato tutti i motivi poi decisi.
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