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Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Avviso di intimazione Bollo - Difetto di legittimazione passiva con riferimento all'eccezione della prescrizione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'avviso di intimazione, sollevando anche un'eccezione di prescrizione e prospettando un difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. La questione riguarda l'individuazione del soggetto contro cui deve essere proposta l'impugnazione quando la contestazione attiene alla pretesa tributaria e non esclusivamente alla regolarità o validità degli atti esecutivi.

La decisione

Il difetto di legittimazione passiva non determina l'inammissibilità della domanda. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, quando la lite promossa contro l'agente della riscossione riguarda anche la pretesa tributaria, l'agente deve chiamare in causa l'ente creditore; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. L'agente resta vincolato alla decisione del giudice quale adiectus solutionis causa. Non è necessario che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio. L'eccezione di prescrizione, pertanto, non comporta di per sé l'esclusione dell'agente dal giudizio né l'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999

    L'agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

    La norma impone all'agente della riscossione di coinvolgere l'ente titolare del credito quando la controversia riguarda l'esistenza, l'ammontare o l'estinzione della pretesa tributaria. La scelta del contribuente di convenire l'agente o l'ente non rende automaticamente inammissibile la domanda.

Massime di principio

  • Quando si contesta la pretesa tributaria sottostante, e non solo un vizio formale dell'atto esecutivo, l'agente della riscossione deve chiamare in causa l'ente creditore.
  • L'individuazione del soggetto passivo da parte del contribuente non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso: l'eventuale coinvolgimento dell'ente creditore grava principalmente sull'agente della riscossione.
  • Se l'agente non chiama in causa l'ente creditore, può essere chiamato a rispondere delle conseguenze della decisione sfavorevole.
  • L'eccezione di prescrizione riguarda normalmente la pretesa tributaria e non determina, da sola, il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.
  • L'agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice anche quando il contribuente abbia agito direttamente nei suoi confronti.

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