Cassazione Civile, Ordinanza n. 30605/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, nel quale la Corte d'appello aveva riconosciuto a ciascuno dei ricorrenti un indennizzo per la non ragionevole durata di un processo, ma aveva liquidato le spese in misura ritenuta inferiore ai minimi tabellari. La decisione sulle spese era stata già cassata in un precedente giudizio di legittimità con rinvio alla Corte d'appello di Perugia. Il giudice del rinvio ha quindi rideterminato le spese del merito e della legittimità, ma ha compensato le spese del giudizio di rinvio. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale compensato le spese del rinvio senza motivazione e fuori dei presupposti di legge; con il secondo hanno denunciato la violazione dell'art. 4, punto 2, D.M. 55/2014, per non avere riconosciuto l'aumento del compenso dovuto quando un medesimo avvocato assiste più parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che, nella soccombenza del Ministero, la compensazione delle spese del giudizio di rinvio era stata disposta senza alcuna specifica motivazione e in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis al giudizio introdotto nel 2012. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che, quando più parti aventi identica posizione processuale sono difese dallo stesso avvocato, spetta un compenso unico, eventualmente aumentabile nei limiti previsti dal D.M. 55/2014, ma senza che sia dovuta la maggiorazione automatica solo perché sono stati depositati atti distinti o perché ciascuna parte abbia nominato anche altro difensore. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato il decreto impugnato limitatamente al motivo accolto e ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89
equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo
È il titolo della domanda di equa riparazione oggetto del procedimento presupposto e del successivo giudizio sulle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese, per il giudizio introdotto nel 2012, è legittima solo in caso di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; in mancanza, la compensazione è illegittima.
art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69
novellato dall’art. 54 L. 69/2009
Viene richiamato come fonte della disciplina restrittiva della compensazione delle spese applicabile al caso.
art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
In caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e stesso avvocato, il compenso è unico, con eventuale aumento nelle percentuali previste dalla norma, ma non automaticamente per la mera pluralità degli atti difensivi.
art. 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Concorre a fondare il criterio del compenso unico per la difesa di più parti e il limite alla rifusione delle spese superflue a carico del soccombente.
art. 92, comma 1, c.p.c.
È richiamato come espressione del principio per cui al soccombente non possono essere addossate spese superflue.
Massime di principio
- Nel giudizio civile, la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica e la rigorosa verifica dei presupposti legali; in difetto, la statuizione è censurabile per violazione dell'art. 92 c.p.c.
- Quando il giudizio è stato introdotto nel regime dell'art. 92 c.p.c. successivo alla L. n. 69 del 2009, la compensazione è ammessa solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione.
- La difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale e assistite dallo stesso difensore dà luogo, di regola, a un compenso unico, eventualmente maggiorabile nei limiti tariffari, ma non a una duplicazione del compenso per la sola pluralità di atti o per la presenza di ulteriori difensori.
- La maggiorazione del compenso per la difesa di più soggetti non è automatica: occorre che l'attività svolta presenti un effettivo aggravio difensivo per la trattazione di posizioni distinte o di questioni specifiche per ciascuna parte.
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