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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01022/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale avviato su querela della persona offesa per minaccia e ingiuria. In primo grado il giudice penale aveva condannato l’imputato anche al risarcimento del danno; in appello penale, però, l’imputato era stato assolto perché il fatto contestato non risultava sussistente. La persona offesa ha quindi agito in sede civile contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo la responsabilità dei magistrati che avevano trattato il procedimento penale: in particolare, il pubblico ministero che avrebbe formulato un capo di imputazione errato e non conforme alla querela; i sostituti procuratori che, all’udienza, non avrebbero chiesto la modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 c.p.p.; e il giudice di pace che non avrebbe sollecitato tale modifica né disposto la trasmissione degli atti alla procura ex art. 521, comma 2, c.p.p. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d’appello l’ha riformata rigettandola. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione della l. n. 117/1988, sostenendo che la Corte territoriale avesse esteso in modo illegittimo la clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 2, e non avesse correttamente qualificato come colpa grave le asserite violazioni di legge e gli errori fattuali dei magistrati. Ha inoltre invocato l’art. 2, comma 3, lett. b) e c), assumendo che il comportamento dei magistrati integrasse una grave violazione di legge, un errore revocatorio e una negligenza inescusabile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in sostanza a una rivalutazione del fatto e dell’attività valutativa dei magistrati, e ha escluso la colpa grave: la formulazione del capo di imputazione e le eventuali determinazioni del pubblico ministero e del giudice comportano apprezzamenti discrezionali e valutativi, sottratti a responsabilità ai sensi dell’art. 2, comma 2, l. n. 117/1988; inoltre non risultava che l’errore fosse stato reso manifesto nel processo penale né che la difesa della persona offesa avesse sollecitato le modifiche processuali dedotte. È stato anche ribadito che il filtro di ammissibilità della l. n. 117/1988 non vincola l’esito di merito della successiva causa di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che le censure investivano attività interpretative e valutative dei magistrati, non sindacabili come colpa grave nei limiti dell’art. 2 della l. n. 117/1988; ha inoltre valorizzato il fatto che non risultava una specifica contestazione dell’asserito errore nel processo penale e che la mancata sollecitazione difensiva rendeva non evidente il presupposto delle condotte omissive denunciate. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. n. 117/1988, art. 2, comma 2

    "nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove"

    La clausola di salvaguardia copre l’attività interpretativa e valutativa del magistrato e non può essere ridotta in via interpretativa; impedisce di configurare responsabilità per scelte giudiziarie che restino nell’alveo dell’interpretazione o della valutazione del fatto/prova.

  • L. n. 117/1988, art. 2, comma 3, lett. a)

    "Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile"

    La grave violazione di legge rileva solo se determinata da negligenza inescusabile e non quando la decisione o la contestazione derivino da apprezzamenti interpretativi o discrezionali.

  • L. n. 117/1988, art. 2, comma 3, lett. b)

    "l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento"

    L’errore fattuale idoneo a integrare colpa grave deve consistere in un errore macroscopico, revocatorio, rispetto al quale l’inesistenza del fatto risulti chiaramente dagli atti.

  • L. n. 117/1988, art. 5, comma 3

    Il filtro di ammissibilità della domanda di responsabilità ha ad oggetto il rispetto dei termini e dei presupposti di legge e la manifesta infondatezza, ma non vincola l’esito del successivo esame di merito.

  • art. 516 c.p.p.

    La norma è richiamata come disposizione che consente al pubblico ministero di modificare l’imputazione in presenza di diverse risultanze dibattimentali.

  • art. 521, comma 2, c.p.p.

    La norma è richiamata come disposizione che consente al giudice di disporre la trasmissione degli atti alla procura quando il fatto accertato risulti diverso da quello contestato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    È evocato dal ricorrente in relazione al requisito di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato in connessione alla funzione del filtro di ammissibilità, posto anche a tutela dell’indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile dei magistrati, non è configurabile colpa grave quando la censura investe attività di interpretazione giuridica o di valutazione del fatto e della prova, perché tali attività sono coperte dalla clausola di salvaguardia dell’art. 2, comma 2, l. n. 117/1988.
  • La colpa grave per grave violazione di legge o per errore fattuale presuppone un errore macroscopico, inescusabile e chiaramente desumibile dagli atti; non basta la semplice divergenza tra la prospettazione della parte e la scelta compiuta dal magistrato.
  • Per fondare la responsabilità del magistrato non è sufficiente allegare una difformità tra capo di imputazione e querela o tra imputazione e istruzione dibattimentale: occorre dimostrare che l’errore fosse evidente e che, nel caso concreto, il soggetto processuale tenuto all’iniziativa avrebbe dovuto percepirlo e correggerlo.
  • Il filtro di ammissibilità previsto dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati verifica solo i presupposti processuali e la manifesta infondatezza della domanda, senza anticipare l’accertamento di merito sulla fondatezza della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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