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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4256/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello cautelare contro il provvedimento del G.I.P. che aveva confermato il sequestro preventivo di 876.718 euro disposto come profitto del reato tributario (art. 4 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente contestava in particolare la valutazione del "periculum in mora", sostenendo che il suo patrimonio (documentati 26 immobili tra Napoli e Cosenza) era assai superiore al profitto contestato e quindi offriva garanzia sufficiente a escludere il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali; richiamava inoltre i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36959/2021 (Ellade).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i principi di diritto, valutando il "periculum in mora" alla luce della condotta dell'indagato (sistematiche operazioni di sottrazione di voci attive e indicazione di passività inesistenti nelle dichiarazioni dei redditi nel triennio 2019-2021), che concretizzano un progetto volto ad accumulare profitto illecito e rendono concreto il rischio che, in attesa della definizione del giudizio, l'indagato possa disfarsi dei beni. La Corte ha inoltre richiamato l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza (Sezioni Unite) e osservato che il ricorso proponeva critiche di merito non idonee a incidere sull'ordinanza cautelare. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora" quando finalizzato alla confisca del profitto del reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca come misura ablativa; la motivazione del sequestro va rapportata alla necessità di anticipare gli effetti della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 322 ter cod. pen.

    Citato nel confronto dottrinale giurisprudenziale: la qualificazione normativa della confisca (obbligatoria o facoltativa) non esonera il giudice dall'onere di motivare il periculum in mora.

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma collegata alla confisca obbligatoria nei reati tributari; la giurisprudenza richiede comunque motivazione specifica del pericolo di dispersione anche in tali casi.

  • art. 316 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia con il sequestro conservativo: la finalità è preservare l'effettività delle misure patrimoniali che potrebbero altrimenti risultare vanificate dal tempo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio; impone limiti di sindacabilità (solo violazioni di legge o vizi motivazionali gravi).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che sancisce l'obbligo di rifondere le spese del procedimento da parte del ricorrente soccombente; applicata con condanna alle spese.

  • art. 81 cod. pen. e art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Riferimenti al titolo di reato contestato (reato tributario/profitto del reato) e alla normativa che disciplina l'illecito fiscale rispetto al quale è stato disposto il sequestro.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di legittimità che precisa l'onere motivazionale del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il giudice deve indicare le ragioni del periculum in mora e non può automatizzare la valutazione richiamando solo la natura obbligatoria della confisca.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche il "periculum in mora": non è sufficiente richiamare la natura obbligatoria della confisca.
  • La mera esistenza di un patrimonio complessivamente superiore al profitto contestato non esclude automaticamente il pericolo di dispersione: conta la condotta dell'indagato e i concreti elementi di rischio (es. operazioni simulatrici, vendite, occultamento).
  • Operazioni sistematiche di occultamento o dichiarazioni fiscali fraudolente costituiscono indizi rilevanti per ritenere concreto il rischio di dissipatione delle garanzie patrimoniali.
  • In cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è difficile ottenere accoglimento se si censura solo la valutazione di merito: occorrono vizi di legge o una motivazione così carente da risultare illogica o incomprensibile.
  • Chi intende opporsi a un sequestro finalizzato alla confisca dovrebbe documentare non solo l'entità del patrimonio, ma soprattutto la solidità e l'impossibilità pratica di dispersione (vincoli, ipoteche, difficoltà di alienazione) o dimostrare carenze formali e motivazionali nel provvedimento.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali (Sezioni Unite) è utile ma va corredato da argomentazione che dimostri l'inesistenza dei presupposti concreti del periculum riscontrati dal giudice.

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