Cassazione Penale, Sentenza n. 37127/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione in materia di espatrio) in relazione alla richiesta di rilascio di una nuova carta d'identità. Il Procuratore generale deduceva che il delitto previsto dall'art. 495 richiede solo il dolo generico (coscienza e volontà dell'attestazione falsa) e che quindi non rileva il fine perseguito dall'imputato (ad es. sottrarsi a un ordine di esecuzione). Sosteneva pertanto l'annullamento della sentenza assolutoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (1) la sentenza impugnata era stata adeguatamente motivata, con analitico esame delle prove e valutazione della mancata conoscenza, da parte dell'imputato, dell'ordine di esecuzione della Procura al momento della richiesta del documento; (2) la doglianza del ricorrente è generica e non fornisce una critica specifica e argomentata alla motivazione di merito, limitandosi a chiedere una rivalutazione dei fatti; (3) inoltre è richiamata la regola procedurale secondo cui, per il reato in questione (punito con pena sino a quattro anni) la sentenza a citazione diretta è impugnabile in Cassazione e non con ricorso in appello, ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., come modificato dalla legge n. 114/2024. In sostanza la Corte ha confermato che, alla luce della buona fede e dell'assenza di conoscenza dell'ordine di esecuzione al momento della domanda, non era integrato l'elemento soggettivo richiesto pur nella forma minima del dolo generico. Il sostituto procuratore generale che ha svolto la requisitoria ha peraltro concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Delitto di falsa attestazione inerente a qualità personali: richiede dolo generico (coscienza e volontà della dichiarazione falsa); non è rilevante il fine finale perseguito dall'agente, ma la sentenza di merito ha ritenuto mancante la coscienza della falsità in ragione della mancata conoscenza dell'ordine di esecuzione.
art. 3 legge n. 1185/1967
Individua le condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l'espatrio; nel caso concreto il Comune era stato informato dell'esistenza di una causa ostativa (ordine di esecuzione), comunicazione però giunta dopo la richiesta del nuovo documento.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modificato dalla legge n. 114/2024)
Regime di impugnabilità: le sentenze a citazione diretta per reati puniti con pena non superiore a quattro anni sono ricorribili in Cassazione e non appellabili; inoltre disposizioni recenti limitano l'appellabilità del pubblico ministero contro alcune sentenze di proscioglimento.
Giurisprudenza (Sez. 5, Sent. n. 18476/2016 e altre citate)
Principio consolidato che per il delitto di falsa attestazione è sufficiente il dolo generico; ma la Corte di legittimità sottolinea anche che il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito e che non è ammessa la mera richiesta di rivalutazione dei fatti.
Massime di principio
- Per il reato di falsa attestazione (art. 495 c.p.) è sufficiente il dolo generico, ma l'elemento soggettivo può essere negato se risulta che l'autore non era consapevole della falsità della dichiarazione al momento in cui la rese (es. mancata conoscenza di un ordine di esecuzione notificato successivamente).
- La buona fede e la circostanza che il richiedente possedesse già un documento valido per l'espatrio possono concorrere a escludere il dolo in capo al dichiarante.
- In sede di Cassazione il ricorso deve contenere censure specifiche e argomentate sulla motivazione di merito; deduzioni generiche o richieste di nuova valutazione delle prove sono inammissibili.
- Le decisioni di merito che hanno svolto un esame logico e coerente delle prove sono sottratte alla rinnovata valutazione in Cassazione, salvo vizio motivazionale evidente o violazione di legge.
- Sul piano procedurale, per i reati perseguibili a citazione diretta (pena fino a quattro anni) l'impugnazione è limitata: la sentenza non è appellabile ma cassabile, con conseguenze sulle possibilità di impugnazione del pubblico ministero.
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