Cassazione Penale, Ordinanza n. 25722/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano reiterativi di questioni già valutate dal giudice di appello e che la motivazione di merito aveva già dato conto sia della prova dell'evasione sia del diniego della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Nel ricorso ha dedotto, da un lato, l'insussistenza di prove in ordine al fatto di evasione e, dall'altro, il mancato riconoscimento della continuazione con un altro identico episodio di evasione commesso circa un mese dopo quello oggetto del procedimento. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano questioni già esaminate dalla Corte d'appello, la quale aveva valorizzato il controllo degli operanti che aveva accertato l'assenza dell'imputato da casa e la comunicazione resa dalla nipote, ritenuta attendibile, nonché la diversità delle ragioni poste a base dei due episodi, incompatibile con il riconoscimento della continuazione.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Richiamato implicitamente quale fattispecie di evasione oggetto del procedimento; la decisione non affronta questioni interpretative della norma, ma conferma la tenuta della valutazione di merito sulla sussistenza del fatto.
art. 81 c.p.
La questione della continuazione è stata esclusa in fatto per la diversità delle ragioni poste a base dei due episodi, nonostante la vicinanza temporale.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto o censure già esaminate e disattese in modo non manifestamente illogico dal giudice di merito.
- La prova dell'evasione può essere desunta dal controllo degli operanti e da riscontri informativi ritenuti attendibili dal giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- La continuazione tra più episodi dello stesso reato non può essere riconosciuta solo perché i fatti sono ravvicinati nel tempo, occorrendo la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso, che può essere esclusa dalla diversità delle ragioni dei singoli episodi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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