Sentenza del 06/10/2020 n. 4533 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 42/2020 IMPOSTE IN GENERE- ACCERTAMENTO- Avviso di accertamento - Preceduto da notifica del processo verbale di constatazione - Obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per l'anno 2014 emesso in seguito a processo verbale di constatazione (PVC) della Guardia di Finanza. La società censurava, tra l'altro: violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo; difetto di motivazione per richiamo al PVC senza allegazione; illegittimità della ripresa a tassazione di movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) e di costi ritenuti non inerenti; qualificazione come 'caparre' di bonifici ricevuti; uso illegittimo del metodo induttivo (art. 39 DPR 600/73); questioni relative ai termini di accertamento (poi ritenuti osservati). L'Ufficio ha fondato l'accertamento sulle risultanze degli accertamenti bancari e sul PVC della G.d.F., sostenendo che la società non aveva dimostrato analiticamente la non imponibilità delle movimentazioni.
La decisione
L'appello del contribuente è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso a seguito del PVC della Guardia di Finanza, affermando che non sussiste un obbligo per l'Ufficio di instaurare d'ufficio il contraddittorio preventivo quando l'accertamento deriva da PVC: l'ufficio deve solo astenersi dall'emettere l'avviso prima dei 60 giorni successivi alla notifica del verbale per consentire al contribuente di presentare osservazioni. La Corte ha inoltre ritenuto valida la motivazione per relationem richiamando il PVC già in possesso del contribuente, ha confermato la ricostruzione delle operazioni bancarie come imponibili e la non inerente dei costi relativi all'immobile (destinazione personale), ha richiamato il principio di inversione dell'onere della prova sulle movimentazioni bancarie (obbligo del contribuente di provare analiticamente la non imponibilità), e ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 1.100,00 oltre accessori).
Norme richiamate
L. n. 212/2000, art. 12 comma 7
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il comma 7 impone all'ufficio soltanto di non emettere l'avviso prima di 60 giorni dalla notifica del PVC, lasciando al contribuente la facoltà discrezionale di attivare il contraddittorio presentando osservazioni; non esiste un obbligo per l'Amministrazione di instaurare d'ufficio il contraddittorio.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42 comma 3
Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro documento non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato; ma se il contribuente già possiede il documento richiamato non sussiste l'obbligo di allegazione e la motivazione per relationem è legittima.
D.P.R. n. 633/1972, art. 56
Analogo principio all'art. 42 DPR 600/73: obbligo di allegazione del documento richiamato solo se non noto al contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32 comma 1
I dati e gli elementi derivanti dai rapporti e dalle operazioni bancarie possono fondare rettifiche d'accertamento e producono inversione dell'onere della prova: il contribuente deve fornire prova analitica, non generica, per dimostrare che ogni singola movimentazione non è riferibile a fatti imponibili.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2
In tema di IVA le movimentazioni bancarie possono essere presunte riferibili ad operazioni imponibili salvo che il contribuente indichi il soggetto beneficiario o dimostri l'estraneità; l'onere probatorio grava sul contribuente.
L. n. 212/2000, art. 7 comma 1
Se nella motivazione di un atto si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che il documento sia già noto al contribuente o che l'atto richiamante riproduca il contenuto essenziale.
D.L. 201/2011 art. 10 comma 9; DPR 600/1973 art. 43; DPR 633/1972 art. 54
Norme richiamate dalla difesa in relazione ai termini di accertamento: nel caso specifico i termini sono stati ritenuti rispettati (avviso notificato entro i termini applicabili al periodo dichiarativo).
D.P.R. n. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d
Norma sul metodo induttivo: il suo utilizzo è consentito nei limiti e nelle ipotesi previste dalla legge; nel caso concreto l'uso delle risultanze bancarie e la ricostruzione induttiva sono stati ritenuti legittimi e sufficientemente motivati.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento deriva da un processo verbale di constatazione (PVC) redatto dagli organi di controllo, non grava sull'Amministrazione l'obbligo di attivare d'ufficio un contraddittorio preventivo: l'ufficio deve solo attendere 60 giorni dalla notifica del PVC per consentire al contribuente di presentare osservazioni.
- Il contraddittorio è soddisfatto se il contribuente presenta tempestivamente osservazioni sostanziali che l'Ufficio valuta; il contraddittorio deve essere effettivo (sostanziale) e non meramente formale.
- La motivazione 'per relationem' è valida se il documento richiamato è già in possesso del contribuente o se il contenuto essenziale è riprodotto; l'obbligo di allegazione sorge solo per atti non noti al contribuente.
- Le risultanze degli accertamenti bancari costituiscono una base probatoria rilevante: si determina un'inversione dell'onere della prova e il contribuente è tenuto a fornire una prova analitica, operazione per operazione, per dimostrare l'estraneità a fatti imponibili.
- Operazioni qualificate come caparre, acconti o anticipi possono essere ritenute imponibili se, nella sostanza, costituiscono un anticipo del prezzo o un corrispettivo non fatturato — la qualificazione formale non è decisiva se la sostanza economica mostra una diversa realtà (es. sproporzione dell'importo rispetto al prezzo concordato).
- I costi sono deducibili solo se inerenti all'attività d'impresa: costi sostenuti per beni o attività ad uso personale non possono essere portati in deduzione.
- Decisioni favorevoli in altri periodi d'imposta non sono automaticamente efficaci per periodi diversi, salvo che gli elementi fattuali siano di natura permanente e trasferibile tra periodi; il giudicato esterno ha efficacia limitata.
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