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Sentenza

Sentenza n. 1191/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202502489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva ordinato l’emissione della Carta Docente e l’accredito di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Palermo, divenuta irrevocabile, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla stessa dell’importo di 500 euro, oltre accessori, spendibile secondo le finalità previste dalla legge. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, producendo l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova della sua notificazione al Ministero, nonché dell’inutile decorso del termine previsto per l’esecuzione spontanea.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Ha precisato che l’incarico commissariale è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione e che gli atti del commissario devono essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico secondo la procedura indicata. Il TAR ha inoltre imposto al Ministero una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 552 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora a carico dell’Amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua le forme e le finalità di utilizzo della Carta Docente, cui deve conformarsi l’esecuzione della condanna giudiziale.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, quando l’incarico è conferito a un dirigente dell’Amministrazione soccombente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti adottati ai sensi della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento spontaneo.
  • In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nominare preventivamente un commissario ad acta con potere sostitutivo.
  • Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 per determinate ipotesi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’Amministrazione soccombente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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