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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24604/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è desumibile dal testo quale sia il reato oggetto del giudizio di merito, né il contenuto della sentenza impugnata oltre al rigetto implicito delle doglianze in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli. Dalla motivazione emerge soltanto che l'unico motivo dedotto denunciava un vizio di motivazione della decisione impugnata. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era formulato in termini oltremodo generici, privo di concreta specificità e di qualsiasi puntuale riferimento al contenuto effettivo della motivazione dei giudici di merito, con conseguente difetto dei requisiti richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. a pena di inammissibilità. Il testo non consente di determinare il reato originariamente contestato.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferito in modo puntuale alla motivazione della decisione impugnata; la mera deduzione generica di un vizio motivazionale non soddisfa il requisito di legge.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, concreti e correlati alla motivazione della sentenza impugnata; doglianze meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se non indica in modo puntuale quali passaggi della decisione siano errati o illogici e per quali ragioni.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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