Cassazione Civile, Ordinanza n. 12495/2025 del 11/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente della Regione Abruzzo, inquadrata come Assistente Tecnico cat. C dal 1° aprile 1981, che ha chiesto il riconoscimento del trattamento economico di anzianità originariamente previsto da una disciplina regionale che commisurava la retribuzione individuale di anzianità a quella percepita presso altro ente pubblico da alcuni dipendenti transitati nei ruoli regionali. La domanda era stata già proposta in passato, accolta nei primi gradi, ma poi respinta dalla Corte di cassazione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 211/2014 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui introduceva il comma 2-bis. Nel giudizio definito con la presente ordinanza la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme regionali e di varie disposizioni processuali e costituzionali, sostenendo: che la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente; che le norme dichiarate illegittime continuerebbero a produrre effetti per i rapporti sorti prima della pronuncia costituzionale; che il comma 2-bis avrebbe introdotto solo un criterio automatico di riconoscimento e avrebbe inciso su un diritto soggettivo patrimoniale già entrato nel suo patrimonio; che comunque il comma 2-ter sarebbe sopravvissuto e consentirebbe di fondare la pretesa; inoltre ha invocato il legittimo affidamento e ha lamentato la mancata valutazione di documenti che attesterebbero il riconoscimento del suo diritto da parte della Regione. La Regione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero già coperte dal giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza di cassazione n. 19095 del 2015, che aveva già escluso il diritto della medesima dipendente alla perequazione retributiva sulla base della normativa regionale poi dichiarata incostituzionale. La Corte ha ribadito che, una volta caducata la norma che costituiva il fondamento della pretesa, non può dirsi sorto un diritto soggettivo perfetto in capo alla lavoratrice né può invocarsi un criterio di quantificazione tratto da una disposizione ormai illegittima; ha inoltre escluso che il comma 2-ter, essendo strumentale al comma 2-bis, possa autonomamente sorreggere la domanda. Infine, ha escluso la lesione del legittimo affidamento, osservando che la Regione non aveva mai applicato la norma e che le somme non erano mai entrate nel patrimonio della ricorrente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 43 L.R. Abruzzo n. 6/2005
la disposizione, come sostituita dalla L.R. n. 16/2008, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui introduceva il comma 2-bis nell'art. 1 della L.R. n. 118/1998, perché incidente sulla materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato
art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008
ha sostituito la disciplina regionale poi caducata dalla Corte costituzionale
art. 1 L.R. Abruzzo n. 118/1998
comma 2-bis e comma 2-ter
il comma 2-bis costituiva il fondamento della pretesa retributiva; il comma 2-ter è stato ritenuto meramente strumentale e non idoneo a sorreggere autonomamente il diritto azionato
art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nell'ordinamento civile, riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
artt. 112, 113 e 132 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo
artt. 13, 15, 24 e 11 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di legittimità costituzionale e di tutela del diritto vantato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Se una pretesa economica del dipendente pubblico si fonda esclusivamente su una norma regionale dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte costitutiva del diritto, la domanda non può essere accolta e non può ritenersi formato un diritto soggettivo perfetto solo per effetto della retroattività invocata.
- Il giudicato formatosi su una precedente sentenza di cassazione che abbia già escluso il diritto azionato preclude la riproposizione della medesima domanda fondata sullo stesso presupposto normativo.
- Una disposizione accessoria o strumentale rispetto alla norma dichiarata incostituzionale non può, da sola, sorreggere la pretesa se il nucleo costitutivo del beneficio è stato espunto dall'ordinamento.
- Il legittimo affidamento non è configurabile quando la norma invocata non sia mai stata concretamente applicata al rapporto e le somme pretese non siano mai entrate nel patrimonio del richiedente, soprattutto dopo una pronuncia di illegittimità costituzionale e una precedente decisione sfavorevole definitiva.
- La mera allegazione di un principio generale o di un criterio perequativo non basta: chi invoca un diritto patrimoniale deve indicarne il fondamento normativo positivo, altrimenti la pretesa resta sfornita di base giuridica.
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