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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5956 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia deducendo la violazione della legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. In particolare, sosteneva che la notifica dell’avviso di recupero del credito d’imposta prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni non comportasse la nullità dell’atto, poiché il contribuente avrebbe comunque potuto esercitare il proprio diritto di difesa in sede amministrativa e giudiziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’illegittimità dell’avviso notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica. Tale termine tutela il pieno contraddittorio procedimentale e la sua violazione determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, salvo la presenza di specifiche e motivate ragioni di urgenza. Le spese processuali sono state compensate in ragione del sopravvenuto consolidamento dell’orientamento delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    La norma disciplinava il credito d’imposta oggetto dell’avviso di recupero contestato, ritenuto dall’Amministrazione finanziaria indebitamente fruito dalla società.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus.

    Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l’Amministrazione deve attendere 60 giorni prima di emettere l’atto impositivo. Il termine serve a consentire al contribuente di presentare osservazioni e richieste e garantisce il contraddittorio procedimentale. La sua violazione comporta l’illegittimità dell’atto, salvo urgenza specifica, concreta e motivata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3

    La disposizione è stata richiamata quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre la violazione o falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Massime di principio

  • Quando un controllo fiscale è svolto mediante accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente e si conclude con un processo verbale, l’Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento o altro atto impositivo.
  • Un atto emesso prima della scadenza del termine è illegittimo anche se il contribuente può successivamente difendersi in giudizio, perché il termine tutela il contraddittorio nella fase amministrativa precedente all’emanazione dell’atto.
  • L’Amministrazione può derogare al termine soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza, che devono essere concrete, riferibili al caso e adeguatamente indicate nella motivazione dell’atto.
  • La regola riguarda il termine decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica; occorre quindi verificare sia l’effettiva esistenza del verbale sia la data della sua consegna e quella di emissione dell’atto.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente l’atto evidenziando la violazione del termine di 60 giorni e l’assenza o insufficienza della motivazione sull’urgenza.

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