Sentenza del 18/09/2015 n. 18388 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della CTR delle Marche, sostenendo che la società fosse obbligata, già per l'anno 2002, a iscriversi al Consorzio PolieCo e a versare il relativo contributo. Secondo l'Agenzia, il D.L. n. 355 del 2003, art. 10, non avrebbe differito la decorrenza dell'obbligo, ma avrebbe soltanto concesso un termine per regolarizzare gli obblighi già esistenti. Da ciò avrebbe dovuto derivare l'assoggettamento a IVA del contributo consortile, anche se non riaddebitato ai clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, confermando che il D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito dalla L. n. 47 del 2004, aveva portata generale e aveva differito al 31 marzo 2004 la decorrenza sia dell'obbligo di partecipazione al Consorzio PolieCo sia degli obblighi contributivi e delle relative sanzioni. Pertanto, per il 2002 la società non era tenuta a versare il contributo consortile né l'IVA su di esso. Il ricorso incidentale della società, relativo alla ritenuta novità del motivo sull'IVA non riaddebitata ai clienti, è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, commi 1, 2 e 5
Al Consorzio partecipano ...
La norma istituiva il Consorzio PolieCo, individuava i soggetti obbligati a parteciparvi e prevedeva che il suo finanziamento avvenisse anche tramite i contributi dei partecipanti.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies
Prevedeva gli obblighi e le sanzioni connessi alla mancata partecipazione al Consorzio e al mancato versamento dei contributi.
D.L. n. 355 del 2003, art. 10, convertito dalla L. n. 47 del 2004
La decorrenza degli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter, e successive modificazioni, nonchè delle sanzioni previste dal medesimo art. 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi
La Corte ha interpretato il differimento come generale: fino al 31 marzo 2004 non erano operativi l'obbligo di partecipazione al Consorzio, l'obbligo contributivo e le relative sanzioni, salvo gli effetti degli eventuali provvedimenti sanzionatori già definitivi.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 6
Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 48, comma 2 e art. 51, comma 6-ter
La disposizione confermava il superamento del precedente regime degli obblighi e delle sanzioni, facendo comunque salvi i provvedimenti sanzionatori ormai definitivi.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 13 e 54
Le norme disciplinano, tra l'altro, il presupposto dell'IVA, le prestazioni di servizi, la determinazione della base imponibile e i poteri di accertamento; nel caso concreto, l'imposizione IVA sul contributo non poteva operare perché mancava, per il 2002, l'obbligo contributivo principale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
La società sosteneva che il motivo relativo al mancato riaddebito dell'IVA non fosse nuovo in appello; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché il ricorso incidentale era condizionato ed è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Quando una norma successiva differisce espressamente la decorrenza di un obbligo, il differimento può riguardare l'intero sistema obbligatorio, comprese contribuzione e sanzioni, se il testo normativo menziona in modo coordinato tali componenti.
- Non è corretto qualificare automaticamente un termine successivo come semplice termine di regolarizzazione: occorre verificare il testo letterale della norma e la sua portata complessiva.
- Se l'obbligo principale di versamento non era vigente nel periodo d'imposta contestato, non può normalmente essere pretesa l'IVA su una somma qualificata come contributo accessorio a quell'obbligo.
- La clausola che fa salvi i provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi costituisce un'eccezione: gli atti già definitivi possono restare efficaci anche dopo il differimento o la soppressione dell'obbligo.
- Le questioni non decisive per l'esito del giudizio, comprese quelle proposte con ricorso incidentale condizionato, possono essere dichiarate assorbite e non ricevono una pronuncia di merito.
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