Sentenza n. 49/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 0182371 del 13.11.2025, notificato in data 17.11.2025, recante “Avvio del procedimento amministrativo per l'esecuzione in danno di interventi edilizi abusivi ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 - fg 156, p.lla 1309 e fg 155, p.lla 721/p - Terni, Via Bartoli n. 10”, anche nella parte in cui indica il nominativo del ricorrente tra “i soggetti in indirizzo” a cui verrà richiesto “il rimborso delle spese sostenute”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esecuzione in danno del ripristino dello stato dei luoghi relativo a recinzione e pilastri abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di esecuzione in danno, sostenendo di non essere responsabile degli abusi perché aveva acquistato l’immobile nel 2021, dopo la realizzazione della recinzione e dei pilastri. Ha dedotto: violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 143, comma 8, l.r. 1/2015, per omessa valutazione preventiva circa la necessità di procedere alla demolizione; contraddittorietà e illogicità, poiché la recinzione sarebbe stata rappresentata nelle tavole del piano di lottizzazione e le opere di urbanizzazione sarebbero state prese in carico dal Comune; difetto di istruttoria e violazione degli artt. 29 e 31 d.P.R. 380/2001, per l’assenza di responsabilità del ricorrente nella realizzazione degli abusi e per l’erronea inclusione del suo nominativo tra i soggetti cui sarebbe stato richiesto il rimborso delle spese. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la recinzione sarebbe funzionale alla sicurezza dei pedoni e alla stabilità del terreno. È intervenuto ad adiuvandum il precedente proprietario dell’immobile, riproponendo sostanzialmente le medesime censure.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. L’ordinanza comunale del 30 aprile 2024, che aveva accertato l’abusività dei manufatti e imposto il ripristino, non era stata impugnata ed era divenuta inoppugnabile; non potevano quindi essere rimesse in discussione né la natura abusiva delle opere né la necessità del ripristino. Il giudice ha escluso che risultassero impedimenti alla demolizione derivanti dal pregiudizio per opere legittime o interessi pubblici al mantenimento dei manufatti. Le modalità concrete di demolizione e di ripristino potranno essere definite con successivi provvedimenti comunali. La valutazione della sicurezza del transito pedonale e della stabilità del terreno rientra nella discrezionalità tecnica del Comune, proprietario dell’area e responsabile della sicurezza dei sedimi accessibili al pubblico; la prospettazione del ricorrente non evidenziava comunque un pericolo immanente. In assenza di modifiche normative o fattuali sopravvenute, il Comune non era tenuto a riesaminare in autotutela la situazione. La rappresentazione grafica della recinzione nelle tavole del piano di lottizzazione e la mancata formulazione di rilievi in sede di collaudo non integravano un riconoscimento della legittimità dei manufatti, anche perché essi non erano opere di urbanizzazione espressamente contemplate dalla convenzione. L’esecuzione in danno era legittimamente disposta nei confronti dei destinatari dell’ordine di ripristino, incluso il ricorrente. Tuttavia, poiché il ricorrente non era proprietario dell’area pubblica frazionata dai manufatti, il Comune potrà recuperare nei suoi confronti, totalmente o pro quota, i costi dell’esecuzione soltanto previa dimostrazione della sua responsabilità nella realizzazione o nel mantenimento dell’abuso. Il ricorrente e l’interventore ad adiuvandum sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama espressamente l’art. 31, anche con riferimento all’esecuzione in danno.
L’esecuzione in danno può essere disposta nei confronti dei destinatari dell’ordine di ripristino divenuto inoppugnabile; il successivo recupero delle spese nei confronti del soggetto non proprietario dell’area richiede però la prova della sua responsabilità nella realizzazione o nel mantenimento dell’abuso.
art. 29 d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per gli abusi edilizi; il TAR ha precisato che l’eventuale recupero dei costi dell’esecuzione in danno nei confronti dell’attuale proprietario non proprietario dell’area presuppone la dimostrazione della sua responsabilità.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
È invocato per sostenere l’obbligo di una valutazione preventiva sulla necessità della demolizione; la censura è stata respinta perché l’abusività e la necessità del ripristino erano già state definitivamente accertate con l’ordinanza non impugnata.
art. 143, comma 8, l.r. 1/2015
Il TAR ha escluso che la disposizione imponesse, nel caso concreto, una nuova valutazione impeditiva dell’esecuzione in danno, considerata l’inoppugnabilità dell’ordine di ripristino e l’assenza di sopravvenienze.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti erano state sentite sulla decisione immediata nel merito.
Massime di principio
- Quando un ordine di demolizione o di ripristino è divenuto inoppugnabile, il destinatario non può rimettere in discussione, impugnando il successivo atto di esecuzione in danno, né l’abusività dell’opera né la necessità del ripristino, salvo sopravvenienze normative o fattuali rilevanti.
- L’esecuzione in danno può essere legittimamente disposta nei confronti dei soggetti destinatari dell’ordine di ripristino, anche se la concreta individuazione delle modalità di demolizione e di ripristino è demandata a successivi atti dell’amministrazione.
- La valutazione della sicurezza del transito pedonale e della stabilità del terreno connessa alla demolizione di manufatti abusivi rientra nella discrezionalità tecnica del Comune proprietario dell’area e responsabile della sicurezza dei sedimi accessibili al pubblico; tale valutazione è sindacabile nei limiti propri del controllo sulle valutazioni tecniche.
- La rappresentazione di un manufatto in una tavola progettuale e la mancata formulazione di rilievi in sede di collaudo o presa in carico di opere di urbanizzazione non equivalgono al riconoscimento della legittimità edilizia dell’opera, se questa non è espressamente contemplata nella convenzione urbanistica.
- Nei confronti del soggetto non proprietario dell’area pubblica interessata dall’abuso, il Comune può recuperare i costi dell’esecuzione in danno soltanto previa dimostrazione della sua responsabilità nella realizzazione o nel mantenimento dell’abuso.
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