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Ordinanza

Ordinanza n. 3633/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto la “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)” anche nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, dispone che l'iscrizione al semestre filtro è consentita, senza distinzione, anche agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero e, conseguentemente, in tutte le ulteriori disposizioni che presuppongono tale equiparazione iniziale tra candidati UE e non UE; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”, recante disposizioni attuative del semestre filtro, anche nella parte in cui introduce una graduatoria separata per gli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero, prevedendo all'art. 1, comma 2, che: “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro” senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - della disposizione contenuta nel medesimo DM n. 1115/2025 che disciplina la redistribuzione dei posti vacanti riservati agli studenti extra-UE, laddove stabilisce che “gli eventuali posti che, alla data del 16 gennaio 2026, dovessero risultare non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie sono resi disponibili per le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie”; - dell'Allegato 1 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”, nella parte in cui disciplina separatamente la posizione degli studenti UE e dei non UE residenti in Italia; - dell'Allegato 2 del medesimo decreto, recante “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”, nella parte in cui istituisce formalmente graduatorie autonome e riservate a tale categoria di candidati, disciplinandone tempi e modalità di immatricolazione, senza differenziarne il regime di idoneità con riguardo agli esiti conseguiti; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali(Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente, nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni), riservata ai cittadini extra UE, relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina Veterinaria, a.a. 2025/2026), qualora e se pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata e sempre in atti; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina Veterinaria delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa.

Giustizia amministrativa202602387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina del semestre filtro e relativi atti applicativi concernenti graduatorie, prove, punteggi e mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina veterinaria per l'a.a. 2025/2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato plurimi decreti ministeriali, allegati, graduatorie, atti concorsuali, esiti delle prove e provvedimenti applicativi relativi al semestre filtro per l'accesso ai corsi di area medica, con specifico riferimento a Medicina veterinaria. Hanno dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare la disciplina separata degli studenti non UE residenti all'estero, la formazione delle graduatorie, i criteri di correzione e attribuzione dei punteggi, la segretezza delle prove e la mancata ammissione al secondo semestre. La pretesa cautelare si fondava soprattutto sull'assunto che il contingente di posti riservato agli studenti non UE residenti all'estero fosse rimasto in tutto o in larga parte vacante e che, pertanto, i ricorrenti dovessero essere ammessi anche in assenza di una valutazione positiva negli esami del semestre filtro. Sono state inoltre prospettate difficoltà linguistiche, pregiudizi connessi al soggiorno e al progetto formativo in Italia e l'illegittimità della mancata copertura dei posti disponibili mediante ammissione dei candidati non idonei.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la mera disponibilità di posti nel contingente riservato non consenta l'ammissione di candidati privi di qualsiasi idoneità nelle prove previste. Le prove del semestre filtro, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. n. 71/2025, sono esami universitari di profitto e non un mero test selettivo; il superamento del requisito minimo di idoneità costituisce quindi presupposto di accesso al secondo semestre. La disciplina del d.m. n. 1115/2025, pur consentendo l'inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti, presuppone almeno una valutazione positiva e non si applica ai ricorrenti, che non hanno conseguito alcuna sufficienza. Il giudice non può sostituire in sede cautelare il requisito dell'idoneità con la mera disponibilità di posti, né imporre l'immatricolazione di candidati non idonei; i posti vacanti possono essere gestiti secondo le modalità previste dalla disciplina di settore. Le difficoltà linguistiche sono state ritenute genericamente allegate e non causalmente dimostrate, anche considerando le misure di supporto linguistico e l'esistenza di corsi in lingua inglese. La riserva di posti per gli studenti non UE residenti all'estero è stata qualificata come misura di favore. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Quanto al periculum, il Collegio ha osservato che le censure investono l'intero impianto della procedura e, se fondate, potrebbero comportarne la caducazione, mentre l'ammissione con riserva presupporrebbe la conservazione degli effetti della procedura. I pregiudizi relativi al soggiorno e al percorso formativo non giustificano il superamento interinale del requisito di idoneità. Inoltre, la tardiva richiesta di fissazione della camera di consiglio, depositata mesi dopo la notifica del ricorso, è stata ritenuta incompatibile con l'urgenza prospettata. Il TAR ha altresì escluso la fissazione anticipata del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché l'istruttoria sulle prove e sui criteri di correzione, nonché le istanze di accesso documentale difensivo, non erano ancora completate. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria unica nazionale, qualificati come controinteressati sostanziali, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha escluso la sussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora e ha ritenuto non applicabile, allo stato, la fissazione anticipata del merito prevista dal comma 10.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La fissazione anticipata del merito non è stata disposta perché l'istruttoria e le istanze di accesso documentale non erano ancora completate e il quadro delle censure non era pienamente definito.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato con riferimento alle istanze di accesso documentale a fini difensivi ancora pendenti, la cui definizione impediva la completa istruzione della causa.

  • d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71

    Ha introdotto il nuovo sistema del semestre filtro, nel quale le prove sono qualificate come esami universitari di profitto e il superamento delle prove costituisce requisito per la prosecuzione al secondo semestre.

  • d.m. 30 maggio 2025, n. 418

    Disciplina le modalità di accesso, iscrizione e svolgimento degli esami del semestre filtro per i corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria.

  • d.m. 22 dicembre 2025, n. 1115

    Consente l'inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma presuppone almeno una valutazione positiva; non si applica ai candidati privi di qualsiasi sufficienza.

  • art. 46, comma 3, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

    Richiamato quale previsione di misure di supporto alla formazione linguistica degli studenti stranieri.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della notificazione per pubblici proclami quando la notifica ordinaria risulti sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

Massime di principio

  • Nel sistema del semestre filtro introdotto dalla riforma dell'accesso ai corsi di area medica, le prove previste hanno natura di esami universitari di profitto e non di mero test selettivo; il superamento del requisito minimo di idoneità costituisce pertanto presupposto per l'accesso al secondo semestre.
  • La mancata copertura dei posti riservati a una determinata categoria di candidati non consente di ammettere candidati privi di qualsiasi valutazione positiva, poiché la disponibilità di posti non sostituisce il requisito minimo di idoneità previsto dalla disciplina di accesso.
  • Una disciplina che consenta l'inserimento in graduatoria di candidati privi della sufficienza in tutti gli insegnamenti può comunque subordinare tale inserimento al conseguimento di almeno una valutazione positiva; la deroga non si estende ai candidati che non abbiano conseguito alcuna sufficienza.
  • In sede cautelare il giudice amministrativo non può sostituire il requisito di idoneità stabilito dalla disciplina legislativa e amministrativa con il diverso criterio della mera disponibilità di posti, perché ciò equivarrebbe a disapplicare interinalmente il meccanismo selettivo vigente.
  • La finalità di coprire i posti disponibili deve essere bilanciata con l'esigenza di assicurare un livello minimo di preparazione accademica; l'ammissione indiscriminata di candidati non idonei non è imposta dalla vacanza dei posti e può essere esclusa nell'esercizio della discrezionalità tecnica amministrativa, salvo manifesta irragionevolezza o sproporzione.
  • Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i candidati inseriti in una graduatoria unica nazionale, questi ultimi sono controinteressati sostanziali e il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, imponendo la pubblicazione dell'elenco nominativo e degli atti processuali sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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