Cassazione Penale, Sentenza n. 37137/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'appello di Venezia (che aveva riformato la condanna del Tribunale di Rovigo per furto di gasolio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa), deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento al mancato riconoscimento del concorso commissivo di Semenzato e Bonaldo (ignorando o non valutando adeguatamente la deposizione del teste Acerboni e la serie di elementi probatori relativi all'uso dei badge e alle manomissioni); 2) errata applicazione dei principi in tema di correlazione tra accusa e sentenza e censura per avere la Corte di merito escluso la posizione di garanzia degli imputati (art. 40, co. 2, c.p.), travisando le dichiarazioni del presidente di Petroven e le modalità operative relative al controllo quantitativo del carico; 3) omissione di adeguata motivazione circa l'esclusione del concorso morale (art. 110 c.p.), nonostante la serialità dei furti, le intercettazioni e altri elementi indiziari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello che assolve in riforma della condanna deve offrire una motivazione puntuale e confutare specificamente le argomentazioni del primo giudice. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato in modo manifestamente illogico e abbia travisato elementi probatori rilevanti (tra cui le deposizioni di Mollura e Acerboni, e i dati relativi ai badge e alle erogazioni), non fornendo una adeguata confutazione dell'impianto probatorio posto a fondamento della condanna. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello (per le statuizioni civili). Inoltre, in ragione dell'accoglimento del ricorso, non è stata disposta la condanna di Petroven alla rifusione delle spese sostenute da alcuni imputati.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la possibilità di dedurre in cassazione alcuni motivi; qui il ricorso è stato ammesso nei limiti applicabili.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiama il principio di correlazione tra accusa e sentenza e la necessità che la sentenza non configuri un 'fatto diverso' rispetto alla contestazione; la Corte ha valutato che la censura sull'art. 521 era infondata solo nella parte in cui si prospettava un mutamento radicale del fatto, mentre ha ritenuto vere carenze motivazionali dell'appello.
art. 40, comma 2, cod. pen.
art. 40, comma 2, cod. pen.
Riguarda la clausola di equivalenza e la posizione di garanzia: la Corte ha precisato che per attribuire obblighi impeditivi occorre valutare la fonte (contratto, mansioni, prassi) e le finalità protettive; nel caso la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato l'esclusione della posizione di garanzia degli imputati.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha dato adeguata motivazione per escludere il concorso morale o materiale alla luce degli elementi indiziari raccolti.
Massime di principio
- Se l'appello assolve riformando una condanna, il giudice d'appello è obbligato a confutare specificamente e compiutamente le ragioni della sentenza di primo grado, offrendo una motivazione alternativa chiara e puntuale.
- La trasformazione dell'imputazione (da azione a omissione o viceversa) integra violazione dell'art. 521 solo se determina una mutazione radicale del fatto tale da pregiudicare concretamente il diritto di difesa; non è tale invece una diversa ricostruzione compatibile con l'oggetto processuale affrontato dalle parti.
- Per riconoscere una posizione di garanzia (art. 40, co. 2 c.p.) occorre valutare la fonte dell'obbligo impeditivo (contratto, mansioni, prassi aziendale) e le finalità protettive; il giudice deve esplicitare come tali fonti attribuiscano specifici doveri di controllo o impedimento.
- La valutazione del concorso (materiale o morale) richiede un'analisi organica degli elementi indiziari (serialità dei fatti, intercettazioni, modalità operative, testimonianze) e il giudice d'appello non può limitarsi a formule assertive: un travisamento della prova o una motivazione insufficiente può determinare l'annullamento in Cassazione.
- In presenza di contestazioni civili (domande di risarcimento), l'annullamento della decisione penale e il rinvio può trasferire la decisione sulle statuizioni civili al giudice civile competente per valore e grado.
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