Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23334/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale relativo al classamento e all'attribuzione della rendita di un'unità immobiliare della contribuente, presentata tramite procedura DOCFA. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società ritenendo carente di motivazione l'atto impositivo; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione respingendo l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non motivato il provvedimento di classamento, pur in presenza di una procedura DOCFA e di una diversa categoria catastale attribuita rispetto a quella proposta dal contribuente. Nel controricorso la società ha sollevato varie eccezioni preliminari: giudicato interno su una statuizione della sentenza di primo grado, inammissibilità del ricorso per eccessiva trascrizione degli atti, inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. e difetto di censura di merito.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari della controricorrente, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate ritenendo fondato il motivo sulla sufficienza della motivazione dell'avviso di classamento in procedura DOCFA, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'atto di classamento deve essere motivato; tuttavia, in presenza di procedura DOCFA e quando la rettifica si fonda su una diversa valutazione tecnica senza disconoscere elementi fattuali indicati dal contribuente, la motivazione può essere soddisfatta in modo sintetico tramite l'indicazione della diversa categoria attribuita.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, conv. in L. 24 marzo 1993, n. 75

    È richiamato come base normativa della procedura DOCFA di attribuzione della rendita catastale.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    È richiamato come regolamento della procedura DOCFA, nel cui contesto opera l'obbligo motivazionale dell'Ufficio.

  • art. 366 c.p.c., n. 3

    Richiamato in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione; nel caso concreto la Corte esclude che la ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso integri il vizio di ricorso farcito o sandwich.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità viene respinta perché la fattispecie non è riconducibile a un precedente consolidato che renda il ricorso manifestamente infondato.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il giudicato interno si forma solo sui capi di sentenza autonomi, ossia fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto; non si forma su mere argomentazioni motivazionali o su passaggi logico-giuridici che costituiscono il presupposto di un unico capo decisorio.
  • Il ricorso per cassazione non è inammissibile per il solo fatto di contenere trascrizioni di atti o documenti di merito, se la vicenda processuale e i motivi di impugnazione risultano comunque chiaramente individuabili e isolabili.
  • In tema di classamento catastale con procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con indicazioni sintetiche quando l'Ufficio non disconosca gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipenda da una diversa valutazione tecnica del bene.
  • Se invece l'Ufficio disattende specifici elementi di fatto indicati nella dichiarazione DOCFA, la motivazione dell'atto deve essere più puntuale e indicare le difformità riscontrate, così da consentire al contribuente un'effettiva difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un'erronea applicazione dei principi sulla motivazione del classamento catastale e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.