Cassazione Civile, Ordinanza n. 14071/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione sanzioni con cui l'Agenzia delle entrate aveva applicato a una società una sanzione ex art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 per violazione dell'art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, a seguito di un processo verbale di constatazione che contestava costi ritenuti non inerenti in rapporti infragruppo. La società aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento delle proprie difese. Nel frattempo aveva chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022, sostenendo che si trattasse di sanzioni collegate al tributo e che il tributo fosse stato definitivamente annullato con giudicato. Dopo l'ordinanza di estinzione, l'Agenzia notificava un diniego della definizione agevolata. La società proponeva ricorso avverso il diniego, mentre l'Agenzia resisteva e, con ricorso incidentale, chiedeva la revocazione dell'ordinanza di estinzione. La Corte ha esaminato preliminarmente la struttura del rimedio previsto dall'art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022, rilevando che la revocazione è esperibile solo per effetto del sopravvenuto diniego e deve essere proposta nei termini di legge. Ha poi ritenuto inammissibile la revocazione dell'Agenzia perché fondata non sul diniego sopravvenuto, ma su un preteso vizio originario di legittimità dell'ordinanza, e comunque tardiva. Di conseguenza ha dichiarato inammissibili sia il ricorso avverso il diniego sia il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della contribuente contro il diniego di definizione agevolata sia il ricorso incidentale dell'Agenzia per revocazione dell'ordinanza di estinzione. Ha affermato che, in caso di definizione agevolata con ordinanza estintiva già pronunciata, per rimuovere gli effetti estintivi occorre una revocazione ammissibile e fondata sul sopravvenuto diniego; non basta dedurre un vizio originario dell'ordinanza. Nel caso concreto, la revocazione dell'Agenzia non era costruita sul presupposto corretto ed era anche tardiva rispetto al termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego. Le spese sono state compensate integralmente per la particolarità della vicenda e per l'imputabilità della causa di inammissibilità all'Agenzia. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La Corte ha enunciato un principio di diritto sulla necessità che la revocazione ex art. 1, comma 201, l. n. 197/2022 sia proposta e sia ammissibile sulla base del sopravvenuto diniego, non di un preteso vizio originario dell'ordinanza estintiva.
Norme richiamate
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997
Norma sanzionatoria applicata dall'Agenzia per la violazione contestata in materia IVA.
art. 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
Norma sostanziale indicata come violata nel verbale di constatazione e nell'atto sanzionatorio.
art. 1, comma 191, l. n. 197/2022
Richiamato dalla contribuente per sostenere la definizione agevolata della lite relativa a sanzioni collegate al tributo, in presenza di giudicato favorevole sul tributo.
art. 1, commi 198, 200 e 201, l. n. 197/2022
La Corte ricostruisce la disciplina della definizione agevolata: perfezionamento con domanda e pagamento; possibile diniego dell'amministrazione; revocazione del provvedimento estintivo come rimedio tipico contro il sopravvenuto diniego, da proporre entro sessanta giorni.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte esclude che la revocazione ex comma 201 possa essere trasformata in una censura di violazione di legge contro l'ordinanza estintiva come se fosse un ordinario motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato per mancanza del presupposto processuale di apposita iscrizione a ruolo autonoma.
art. 310 c.p.c.
Richiamato in comparazione per evidenziare che l'estinzione per definizione agevolata produce effetti diversi da quelli dell'estinzione processuale ordinaria.
art. 338 c.p.c.
Richiamato in comparazione per evidenziare che l'estinzione per definizione agevolata non consolida la pretesa fiscale come avviene in altri casi di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudizio tributario è stato dichiarato estinto per definizione agevolata, il successivo diniego dell'amministrazione può essere fatto valere solo mediante il rimedio tipico della revocazione del provvedimento estintivo, che deve essere fondato proprio sul fatto sopravvenuto del diniego e non su asseriti vizi originari dell'ordinanza.
- La revocazione prevista dalla disciplina della definizione agevolata è un rimedio speciale e tipico: non può essere utilizzata per trasformare l'ordinanza estintiva in un provvedimento impugnabile per violazione di legge come in un ordinario ricorso ex art. 360 c.p.c.
- Se la domanda di revocazione non investe correttamente il presupposto previsto dalla legge, l'ordinanza di estinzione conserva i propri effetti e non è possibile procedere all'esame del ricorso contro il diniego.
- Il termine di sessanta giorni dalla notificazione del diniego è rilevante anche per l'azione revocatoria disciplinata dalla legge sulla definizione agevolata; il suo superamento determina l'inammissibilità del rimedio.
- La disciplina della definizione agevolata ex l. n. 197/2022 si distingue dall'estinzione processuale ordinaria perché l'effetto estintivo incide sulla lite fiscale in modo speciale e può essere rimosso solo secondo il meccanismo previsto dalla legge speciale.
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