Cassazione Penale, Sentenza n. 27740/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale o alla detenzione domiciliare, per la preclusione derivante dalla precedente revoca della medesima misura. La difesa ha dedotto che la revoca era stata motivata da una denuncia che poi è stata archiviata, chiedendo (i) l'annullamento dell'ordinanza di inammissibilità in quanto venuto meno il motivo della revoca e (ii) che fosse valutata la richiesta specifica di revoca del provvedimento di revoca, anche alla luce della relazione dell'equipe interna e dell'archiviazione del procedimento penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'annullamento limitato: ha confermato l'inammissibilità della nuova domanda di ammissione all'affidamento in prova in ragione della preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater ord. pen., ritenendo infondato il motivo relativo alla nuova richiesta. Tuttavia, ha annullato la parte dell'ordinanza che implicitamente aveva rigettato la distinta istanza di revoca del provvedimento di revoca (datato 12/01/2022), perché il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato se l'archiviazione del procedimento penale avesse modificato i presupposti di fatto che avevano giustificato la revoca. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio sul punto, con l'obbligo di verificare il mutamento della situazione di fatto e di rinnovare il giudizio ai sensi dell'art. 47, comma 11, ord. pen. Nel resto il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 58-quater ord. pen.
Stabilisce la preclusione triennale alla concessione di nuove misure alternative per chi abbia subito la revoca della misura per comportamento incompatibile con la prosecuzione della stessa; la Corte ha ritenuto applicabile la preclusione alla nuova istanza di ammissione, confermando il carattere rigido della disposizione e la discrezionalità legislativa nel valutare il comportamento del condannato.
art. 47, comma 11, ord. pen.
Dispositivo richiamato per il giudizio di rinvio: il giudice del rinvio deve verificare il mutamento dei presupposti e, se positivo, rinnovare il giudizio e pronunciarsi sulla possibile revoca del precedente provvedimento di revoca.
Corte costituzionale, sent. n. 181/1996
Principio che le pronunce in materia di sorveglianza sono assunte rebus sic stantibus e pertanto possono essere revocate se mutano i presupposti di fatto che avevano giustificato il provvedimento.
Corte costituzionale, sent. n. 87/2004
Conferma la discrezionalità legislativa nel prevedere preclusioni alla concessione di misure alternative dopo una revoca, valutando il comportamento del condannato nel caso concreto.
Corte costituzionale, sent. n. 173/2021
Riafferma che il carattere rigido della preclusione normativa non è in contrasto con principi costituzionali e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Cass. Sez. 1, n. 15552/2020 (Zinzi)
Giurisprudenza richiamata sul carattere revocabile delle pronunce di sorveglianza in caso di mutamento dei presupposti di fatto.
Cass. Sez. 1, n. 15861/2014 (Cammisa)
Principio secondo il quale se la revoca è stata motivata da condotta che ha determinato l'iscrizione di procedimento penale, il provvedimento di revoca va revocato se l'esito del procedimento ha accertato l'insussistenza del fatto.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra una nuova richiesta di ammissione alla misura alternativa e una istanza volta a revocare un precedente provvedimento di revoca: hanno presupposti e regime giuridico diversi.
- La preclusione prevista dall'art. 58-quater ord. pen. (vietando la concessione di nuove misure per tre anni dopo una revoca per comportamento incompatibile) può impedire l'ammissione a una nuova misura anche se la difesa produce elementi successivi; tale norma ha carattere rigido e discrezionale.
- Se la revoca era motivata da circostanze (es. denuncia) poi risultate infondate o archiviate, il magistrato di sorveglianza deve valutare la possibilità di revocare il provvedimento di revoca: l'archiviazione può costituire elemento per riconsiderare i presupposti di fatto.
- In caso di archiviazione o di emergenza di nuovi atti o relazioni (es. relazione dell'equipe interna), il difensore dovrebbe proporre espressa istanza di revoca del provvedimento di revoca e documentare il mutamento dei fatti per ottenere la rimessione in termini del giudizio.
- Il giudice del rinvio ha ampia discrezionalità ma è obbligato a verificare i fatti nuovi; la decisione dovrà risultare congruamente motivata rispetto al mutamento dei presupposti.
- Per la difesa è strategico procedere con due richieste distinte (revoca della revoca e nuova ammissione): la prima mira a far valere il mutamento dei fatti, la seconda può essere ostacolata dalla preclusione normativa.
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