Cassazione Civile, Ordinanza n. 29433/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione dovuta per l'ablazione di un fondo sito nel Comune di Venezia. La Corte d'appello aveva riconosciuto un'indennità parametrata al valore agricolo di mercato, ritenendo che l'area fosse rimasta agricola e che il vincolo urbanistico apposto sul bene avesse natura espropriativa, con esclusione dell'applicazione del criterio di cui all'art. 36 d.P.R. n. 327/2001. Le proprietarie hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 12, 57 e 59 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe intervenuta solo con atti del 2003 e quindi dopo l'entrata in vigore del testo unico; 2) falsa applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 327/2001 e omesso esame della natura privata dell'opera di pubblica utilità; 3) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di determinazione dell'indennità ex art. 36; 4) violazione degli artt. 9 e 32 d.P.R. n. 327/2001, per asserita errata interpretazione di una sentenza del TAR Veneto sulla natura del vincolo urbanistico; 5) violazione dell'art. 32 e dell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001 e della normativa urbanistica comunale, per non avere considerato che la variante del 1990 avrebbe consentito l'edificazione anche ai privati e quindi avrebbe avuto natura conformativa, con riflessi sulla stima. L'azienda sanitaria e la società di progetto hanno proposto ricorsi incidentali, contestando a loro volta il criterio di stima dell'area e deducendo omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione o esonero dei compensi del collegio peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e tendevano a sovvertire accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo per difetto di autosufficienza e perché fondati su una lettura non corrispondente alla sentenza impugnata. Ha poi rigettato i ricorsi incidentali: le censure sulla stima sono state reputate in parte infondate e in parte inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione di merito, mentre la doglianza sull'omessa pronuncia sui compensi dei periti è stata respinta poiché la Corte d'appello aveva comunque statuito escludendo la riducibilità del compenso in ragione dell'esito della lite. Il ricorso principale e i ricorsi incidentali sono stati quindi tutti rigettati, con compensazione integrale delle spese di lite e con previsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 327/2001
richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'applicabilità del testo unico espropriazioni alla dichiarazione di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non confrontata con l'accertamento di fatto sulla data della dichiarazione di p.u.
art. 36 d.P.R. n. 327/2001
la Corte ha ritenuto irrilevante la sua applicazione nel caso concreto, poiché la decisione di merito aveva comunque riconosciuto il valore venale pieno dell'area nel rispetto della qualificazione urbanistica e la questione era stata posta in modo non pertinente
art. 57 d.P.R. n. 327/2001
invocato per sostenere la disciplina temporale del testo unico; la censura è stata reputata inammissibile perché volta a rimettere in discussione un accertamento fattuale
art. 59 d.P.R. n. 327/2001
richiamato nel primo motivo del ricorso principale; non è stato ritenuto decisivo, perché la doglianza non scalfiva la ratio della sentenza impugnata
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
richiamato in relazione alla distinzione tra vincoli urbanistici; la Corte ha ribadito la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi
art. 32 d.P.R. n. 327/2001
norma richiamata per la stima dell'indennità; la Corte ha escluso che la censura superasse il rilievo decisivo attribuito al vincolo espropriativo e al valore agricolo di mercato
art. 37 d.P.R. n. 327/2001
richiamato nei motivi principal i; la Corte ha richiamato il quadro anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità intervenuta sulla precedente disciplina
art. 21 d.P.R. n. 327/2001
richiamato per la stima effettuata dal collegio/perito ai fini della determinazione dell'indennità
art. 40 d.P.R. n. 327/2001
invocato nel ricorso incidentale sulla quantificazione del valore agricolo dell'area
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
richiamato nel motivo incidentale relativo ai compensi dei componenti del collegio peritale
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito si era espresso sul punto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione del doppio contributo unificato
art. 5-bis, commi 1 e 2, d.l. n. 333/1992 conv. in L. n. 359/1992
richiamato come parte della disciplina dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in materia di indennità di esproprio
art. 35 L.R. n. 42/1984
richiamato nel controricorso come possibile base per la dichiarazione implicita di pubblica utilità
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti già accertati dal giudice di appello.
- Per distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi occorre verificare se la pianificazione urbanistica abbia inciso sulla generalità dei beni di una zona oppure abbia imposto un vincolo particolare su beni determinati in funzione della localizzazione di un'opera pubblica; nel secondo caso il vincolo è preordinato all'espropriazione e non incide sulla stima come vincolo conformativo.
- La qualificazione urbanistica rilevante ai fini indennitari va accertata in base agli strumenti vigenti al momento dell'espropriazione; tuttavia, se il giudice di merito riconosce comunque il valore venale agricolo di mercato dell'area, le doglianze sulla disciplina speciale di stima devono misurarsi con tale autonoma ratio.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione, anche con statuizione implicita o con motivazione che ne esclude il fondamento.
- Le doglianze in materia di stima dell'indennità devono essere autosufficienti: chi ricorre deve riportare gli elementi documentali e testuali necessari a rendere verificabile il vizio dedotto, non essendo sufficiente un generico dissenso rispetto alle valutazioni tecniche del giudice di merito.
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