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Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di sospensione della licenza Cat.11.A/2024/- PAS//, emesso ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. dalla Questura di Reggio Emilia il giorno 18 gennaio 2024; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, di contenuto sconosciuto alla ricorrente.

Giustizia amministrativa202400089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Reggio Emilia del 18 gennaio 2024, con cui è stata sospesa una licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S., chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti con il ricorso, ma rileva che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non decide nel merito e dispone incombenti istruttori. La ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione; in caso affermativo, deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. L'Amministrazione resistente deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti dai quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l'inerzia delle parti, in particolare dopo un'ordinanza istruttoria volta ad accertare la permanenza dell'interesse, può essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La mancata ottemperanza agli incombenti potrà inoltre essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. Non sono adottate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S.

    È indicato quale base normativa del provvedimento questorile di sospensione della licenza; l'ordinanza non ne esamina la legittimità sostanziale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse anche dall'inerzia processuale della parte, quando questa segua un ordine istruttorio finalizzato ad accertare la permanenza dell'interesse.

  • art. 64 c.p.a.

    La condotta processuale delle parti e la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori possono essere valutate ai fini della decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata attività processuale può concorrere alla valutazione della sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto richiamato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando non risulti attività processuale recente indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l'attualità dell'interesse e la situazione sostanziale e processuale della controversia.
  • Se la parte ricorrente rimane inerte dopo un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata ad accertare la permanenza dell'interesse, il giudice può valutare tale comportamento come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nell'ambito degli incombenti diretti a verificare l'attualità della controversia, la parte ricorrente deve precisare la permanenza dell'interesse, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e documentare gli eventuali fatti o atti sopravvenuti; l'amministrazione deve verificare la completezza della propria difesa e riferire sulle sopravvenienze potenzialmente rilevanti per la cessazione della materia del contendere o la carenza di interesse.
  • La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può essere valutata dal giudice, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., anche come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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