Cassazione Civile, Ordinanza n. 02207/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per crediti tributari definitivi relativi all'anno d'imposta 2005, deducendo tra l'altro la mancata notifica dell'avviso di accertamento e della cartella, oltre a un errato calcolo degli interessi. La CTP aveva ritenuto regolarmente notificato l'avviso di accertamento per compiuta giacenza e aveva dichiarato inammissibile il ricorso. La CTR, in appello della società, aveva invece accolto il gravame affermando la nullità della cartella per difetto di corretta notifica dell'atto presupposto e sostenendo, inoltre, che la sanatoria ex art. 156 c.p.c. non operasse per la cartella perché atto sostanziale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ultra petizione ex art. 112 c.p.c., omesso esame della regolare compiuta giacenza dell'avviso di accertamento e violazione delle norme del processo tributario e sulle impugnazioni per avere la CTR messo in discussione un capo non impugnato e comunque definitivo. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso incidentale deducendo, in sintesi, il difetto di procura per l'appello, l'erronea esclusione della sanatoria della notifica della cartella ex art. 156 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la questione della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento non fosse stata impugnata in appello e fosse dunque coperta da giudicato, sicché la CTR non poteva rimetterla in discussione. Ha accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale del concessionario, affermando che, in caso di nullità della notifica della cartella di pagamento, la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente comporta sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., poiché la cartella, pur atto sostanziale, è notificata secondo rinvii alle norme processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo incidentale sulla procura e assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute con l'impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del vizio di ultrapetizione e di violazione delle norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
artt. 10, 18, lett. c), 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dalla difesa erariale per sostenere la ritualità della notifica dell'avviso e la tardività/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 83 c.p.c.
La procura speciale va interpretata secondo il suo contenuto; la questione della sua portata è valutata come quaestio facti non sindacabile in cassazione se correttamente interpretata dal giudice di merito.
art. 156 c.p.c.
La nullità della notifica della cartella di pagamento è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il contribuente propone tempestivamente ricorso.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per l'asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità/oggetto.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Il rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e, tramite esso, alle norme del processo civile, consente l'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c. alla notifica della cartella.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Opera come norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile per la notifica degli atti tributari.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla CTR per la notifica alle persone giuridiche presso la sede legale.
artt. 138, 139, 141 c.p.c.
Richiamati in via sussidiaria dalla CTR per le notifiche alle persone giuridiche e ai loro rappresentanti.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla CTR come modalità residuale di notificazione in caso di irreperibilità.
art. 8 l. n. 890 del 1982
Richiamato in primo grado per la notificazione per compiuta giacenza.
art. 327 c.p.c.
Invocato dalla contribuente per la tardività del ricorso per cassazione.
art. 331 c.p.c.
Richiamato per la funzione della notifica tardiva quale integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili.
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla rappresentanza e alla difesa nel processo tributario.
art. 1722 c.c.
Richiamato nel motivo sul mandato/procura e sulle vicende estintive del rapporto di rappresentanza.
Massime di principio
- Se la questione della regolare notificazione di un atto presupposto non è specificamente devoluta con l'appello, il relativo accertamento del primo giudice passa in giudicato interno e il giudice di secondo grado non può riesaminarlo d'ufficio.
- La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale, può essere soggetta alla sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. quando la disciplina tributaria rinvia alle norme processuali sulla notificazione e il contribuente abbia tempestivamente proposto ricorso, così dimostrando la conoscenza dell'atto.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità per difetto di specificità dell'appello o per carenza di legittimazione/oggetto deve essere valutata sulla base del contenuto effettivo delle censure devolute, non di formule astratte o di letture meramente formali.
- La verifica della portata di una procura alle liti, quando dipende dalla concreta espressione utilizzata e dal contesto del mandato, è in linea di principio questione di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Nelle cause inscindibili o soggette a litisconsorzio processuale, la tempestiva notifica dell'impugnazione ad almeno una delle parti consente la valida instaurazione del giudizio di gravame, mentre la notifica successiva alle altre parti assolve alla funzione di integrazione del contraddittorio.
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