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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15459/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna: (1) contestazione della qualificazione del fatto come rapina (art. 628 c.p.), con doglianza sulla ritenuta sussistenza dell'elemento della "minaccia" e sulla presunta induzione probatoria che avrebbe collegato il brandeggio del piede di porco alla sottrazione del pc; (2) contestazione della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) nel furto della bicicletta, per cui la difesa sostiene l'assenza di prova diretta del danneggiamento di catena/lucchetto e denuncia illogicità motivazionale.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione rileva che le critiche della difesa ripropongono una rivalutazione del merito non consentita: la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno fornito motivazione congrua e coerente, hanno esaminato le deduzioni della difesa e hanno indicato i fatti e le dichiarazioni probatorie a base delle conclusioni. In particolare, la Corte d'appello ha richiamato la dichiarazione della persona offesa che ha riconosciuto il notebook nella borsa dell'imputato e ha considerato la condotta dell'imputato (brandeggio del piede di porco con ammissione sostanziale del fatto) idonea a integrare la minaccia propria della rapina impropria; analogamente il comportamento descritto dal testimone ("armeggiare" vicino alla bicicletta assicurata e poi allontanarsi con il mezzo) giustifica la valutazione circa il danneggiamento della catena/lucchetto e quindi l'aggravante. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della rapina impropria (sottrazione con minaccia) sulla base delle dichiarazioni probatorie e della condotta del ricorrente.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante per violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto che il 'armeggiare' alla catena/lucchetto e l'allontanarsi con la bicicletta siano elementi sufficienti per dedurre il danneggiamento e quindi l'aggravante.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato della Cassazione: controllo sulla completezza e correttezza della motivazione dei giudici di merito, non sulla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso per euro 3.000.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata dalla Corte in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è congrua e coerente: il sindacato è limitato alla verifica della completezza, logicità e correttezza della motivazione (art. 606 lett. e)).
  • Per la rapina impropria, l'elemento della "minaccia" può essere desunto anche da comportamenti e parole del reo (es. brandire un oggetto contundente e una remissione/ammessione), non solo da una minaccia verbale esplicita: va valutata l'idoneità della condotta a produrre timore.
  • L'aggravante per violenza sulle cose può essere riconosciuta anche in assenza di prova diretta del danno se vi sono elementi convincenti (es. testimone che osserva 'armeggiare' su catena/lucchetto e successivo allontanamento con il bene) che permettono una valutazione lógica del danneggiamento.
  • Quando il motivo di impugnazione si basa su una diversa lettura dell'istruttoria e non su specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità palese, carenza di spiegazioni), il ricorso in Cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Un ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.

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