Cassazione Penale, Sentenza n. 15459/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna: (1) contestazione della qualificazione del fatto come rapina (art. 628 c.p.), con doglianza sulla ritenuta sussistenza dell'elemento della "minaccia" e sulla presunta induzione probatoria che avrebbe collegato il brandeggio del piede di porco alla sottrazione del pc; (2) contestazione della sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2 c.p.) nel furto della bicicletta, per cui la difesa sostiene l'assenza di prova diretta del danneggiamento di catena/lucchetto e denuncia illogicità motivazionale.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione rileva che le critiche della difesa ripropongono una rivalutazione del merito non consentita: la Corte territoriale e il giudice di primo grado hanno fornito motivazione congrua e coerente, hanno esaminato le deduzioni della difesa e hanno indicato i fatti e le dichiarazioni probatorie a base delle conclusioni. In particolare, la Corte d'appello ha richiamato la dichiarazione della persona offesa che ha riconosciuto il notebook nella borsa dell'imputato e ha considerato la condotta dell'imputato (brandeggio del piede di porco con ammissione sostanziale del fatto) idonea a integrare la minaccia propria della rapina impropria; analogamente il comportamento descritto dal testimone ("armeggiare" vicino alla bicicletta assicurata e poi allontanarsi con il mezzo) giustifica la valutazione circa il danneggiamento della catena/lucchetto e quindi l'aggravante. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi della rapina impropria (sottrazione con minaccia) sulla base delle dichiarazioni probatorie e della condotta del ricorrente.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante per violenza sulle cose; la Corte ha ritenuto che il 'armeggiare' alla catena/lucchetto e l'allontanarsi con la bicicletta siano elementi sufficienti per dedurre il danneggiamento e quindi l'aggravante.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione: controllo sulla completezza e correttezza della motivazione dei giudici di merito, non sulla rivalutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata nel caso per euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti quando la motivazione dei giudici di merito è congrua e coerente: il sindacato è limitato alla verifica della completezza, logicità e correttezza della motivazione (art. 606 lett. e)).
- Per la rapina impropria, l'elemento della "minaccia" può essere desunto anche da comportamenti e parole del reo (es. brandire un oggetto contundente e una remissione/ammessione), non solo da una minaccia verbale esplicita: va valutata l'idoneità della condotta a produrre timore.
- L'aggravante per violenza sulle cose può essere riconosciuta anche in assenza di prova diretta del danno se vi sono elementi convincenti (es. testimone che osserva 'armeggiare' su catena/lucchetto e successivo allontanamento con il bene) che permettono una valutazione lógica del danneggiamento.
- Quando il motivo di impugnazione si basa su una diversa lettura dell'istruttoria e non su specifici vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità palese, carenza di spiegazioni), il ricorso in Cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- Un ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
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