Cassazione Civile, Ordinanza n. 05289/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 14 l. 150/2011 e art. 702-bis c.p.c. per ottenere la liquidazione di compensi professionali maturati in quattro giudizi civili, quantificati in Euro 34.489,22. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando importi inferiori rispetto a quelli richiesti, riducendo del 50% i compensi per alcuni giudizi in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate e, in due ipotesi, escludendo il compenso per la fase decisionale: in un caso per il mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nell'altro per asserita mancanza di prova dell'attività difensiva svolta. Il ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 55/2014, degli artt. 2233 c.c. e 36 Cost., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando sia l'erronea esclusione della fase decisionale e l'errata liquidazione dei compensi, sia l'illegittima compensazione delle spese di lite motivata dal solo accoglimento parziale della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto infondata la censura sulla liquidazione entro i parametri minimi e massimi, affermando che la discrezionalità del giudice non è sindacabile in cassazione quando esercitata entro i limiti tabellari, ma ha accolto la doglianza sull'esclusione della fase decisionale, chiarendo che tale fase comprende anche attività diverse dal deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Ha inoltre accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese fondata sul solo accoglimento ridotto della domanda, poiché non sussiste reciproca soccombenza e la compensazione richiede i presupposti tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. o altre gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Crotone in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 14 l. 150/2011
norma processuale richiamata quale base del procedimento di liquidazione dei compensi professionali
art. 702-bis c.p.c.
ritenuto il rito utilizzato per la domanda di liquidazione dei compensi
art. 2 D.M. n. 55/2014
richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali
art. 4 D.M. n. 55/2014
interpretato nel senso che la fase decisionale comprende una pluralità di attività successive alla decisione e non solo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
art. 2233 c.c.
richiamato a sostegno della domanda di corretta liquidazione del compenso professionale
art. 36 Cost.
richiamato a sostegno del diritto a un compenso proporzionato e adeguato
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
art. 91 c.p.c.
la compensazione non può essere disposta solo perché la domanda sia stata accolta in misura inferiore a quella richiesta
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla norma o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate
art. 281-sexies c.p.c.
richiamato per la peculiarità dell'attività difensiva nella fase decisionale del relativo giudizio
Corte cost. n. 77/2018
ha ampliato il perimetro delle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese
Cass., Sez. U., n. 32061/2022
l'accoglimento ridotto di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza
Massime di principio
- Nel sistema del D.M. n. 55/2014, la valutazione del giudice sui compensi professionali è censurabile in cassazione solo se lo scostamento rispetto ai parametri tabellari avviene fuori dai limiti consentiti o senza adeguata motivazione quando si superino o riducano ulteriormente gli importi di riferimento.
- La fase decisionale del giudizio comprende tutte le attività successive alla precisazione delle conclusioni e alla decisione, incluse l'esame del provvedimento conclusivo e altre attività accessorie; il compenso per tale fase non può essere negato solo perché non siano state depositate le comparse conclusionali o le memorie di replica.
- L'accoglimento soltanto parziale di una domanda articolata in un unico capo non configura reciproca soccombenza e non giustifica la condanna della parte vittoriosa alle spese in favore della controparte.
- La compensazione delle spese di lite, in assenza di reciproca soccombenza, richiede i presupposti tipizzati dall'art. 92, comma 2, c.p.c. oppure altre gravi ed eccezionali ragioni specificamente e congruamente motivate dal giudice.
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