Sentenza n. 683/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento in parte qua, della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdieri, n. 49 del 27.11.2021, e relativi allegati, avente ad oggetto “Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”, che approva le Linee programmatiche redatte e presentate dal Sindaco ed allegate alla stessa deliberazione, nella parte in cui vi si afferma “futuro che dovrà vedere affermati gli storici usi civici della vallata del Valasco”; nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Valdieri n. 49 del 27 novembre 2021 e relativi allegati, limitatamente al riferimento all'affermazione degli storici usi civici della vallata del Valasco
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento, in parte qua, della deliberazione consiliare con cui erano state presentate e approvate le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nella parte contenente il riferimento al futuro riconoscimento degli storici usi civici della vallata del Valasco, nonché degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi. Il testo non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti. All'udienza del 20 marzo 2026 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione. Il Collegio ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte mantiene la disponibilità dell'azione fino a tale momento e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non è volto all'accertamento oggettivo dell'illegittimità dell'atto in assenza di uno specifico interesse di parte. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce a tale disposizione uno specifico ruolo nella decisione di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente prima che la causa sia trattenuta in decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Il principio dispositivo comporta che la parte disponga dell'azione fino alla decisione e possa valutare autonomamente la permanenza dell'interesse ad agire; il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte in tale valutazione.
- Il processo amministrativo non ha natura di giurisdizione oggettiva: in assenza di uno specifico e attuale interesse di parte, il giudice non può proseguire il giudizio al solo fine di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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