Circolare numero 170 del 28-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il riconoscimento dell'indennita' di mobilita' ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' che avevano presentato la domanda oltre il termine decadenziale, ma comunque entro il 31 marzo 1992. Le sedi INPS devono informare i soggetti indicati nell'allegato della possibilita' di presentare istanza di riesame della domanda respinta, presso la sede territorialmente competente in base alla residenza attuale. L'indennita', se spettante, va corrisposta con decorrenza dal sessantottesimo giorno dal licenziamento, o dal sessantottesimo giorno successivo alla scadenza dell'indennita' sostitutiva del preavviso, maggiorata degli interessi legali fino al pagamento. Gli oneri sono a carico del Fondo per l'occupazione e le somme vanno imputate ai conti GAU 30/34 e GAU 34/20.
Riesame delle domande tardive di indennita' di mobilita' per lavoratori decaduti dal diritto
Riconoscimento dell'indennita' di mobilita' per domande tardive
La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 20-ter della legge n. 135 del 23 maggio 1997, che ha convertito il D.L. n. 67/1997. L'intervento riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' decaduti dal diritto all'indennita' per tardiva presentazione della domanda, pur avendo comunque completato gli adempimenti necessari entro il 31 marzo 1992.
Ambito soggettivo e presupposti
La disposizione e' applicabile soltanto ai lavoratori che:
- risultavano regolarmente iscritti nelle liste di mobilita';
- avevano presentato la domanda oltre il termine decadenziale, ma comunque entro il 31 marzo 1992;
- erano stati in precedenza esclusi dal beneficio per il solo motivo della tardivita'.
La circolare precisa che nell'allegato sono indicati i nominativi dei lavoratori individuati dall'archivio centrale le cui domande, pur presentate entro la data utile, erano state respinte in passato perche' ritenute tardive.
Istanza di riesame presso la sede competente
I lavoratori interessati devono essere informati della possibilita' di beneficiare ancora dell'indennita' non corrisposta. A tal fine devono presentare una specifica istanza di riesame della domanda respinta alla sede INPS territorialmente competente in base alla loro attuale residenza.
Decorrenza, misura della prestazione e altri requisiti
Ai sensi dell'art. 20-ter, comma 2, l'indennita' di mobilita' deve essere liquidata, ove ricorrano tutti gli altri requisiti previsti, per il periodo di competenza e tenendo conto:
- dell'effettivo stato di disoccupazione;
- dell'eventuale fruizione di altre prestazioni per lo stesso periodo.
L'importo da corrispondere e' quello originariamente spettante, con decorrenza:
- dal sessantottesimo giorno dalla data di licenziamento;
- oppure, se e' stata pagata l'indennita' per mancato preavviso, dal sessantottesimo giorno successivo alla data di scadenza di tale indennita'.
Interessi legali
La prestazione deve essere maggiorata degli interessi legali maturati fino al pagamento. La circolare precisa che gli interessi vanno calcolati per ciascuna mensilita' dell'indennita' di mobilita', considerando il tempo trascorso dal mese di riferimento fino al mese di effettivo pagamento.
Vengono inoltre richiamate le variazioni del saggio legale:
- 10% annuo con effetto dal 16 dicembre 1990, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 353 del 26 novembre 1990;
- 5% annuo con effetto dall'1 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
Gestione di ulteriori casi e autorizzazioni
Qualora emergano altri lavoratori aventi titolo all'applicazione della disposizione, oltre a quelli elencati in allegato, la circostanza deve essere segnalata con tempestivita' alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio VIII, per la necessaria autorizzazione al pagamento.
Oneri finanziari e imputazione contabile
La circolare precisa che gli oneri derivanti dall'attuazione della norma sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
Le somme devono essere imputate ai seguenti conti:
- indennita' di mobilita': GAU 30/34;
- interessi legali: GAU 34/20.
Allegato nominativo
In allegato e' riportato l'elenco dei lavoratori interessati, con indicazione della sede che aveva respinto la domanda, del cognome e nome, della data di nascita e della data di licenziamento. L'elenco serve a individuare i soggetti da avvisare e per i quali puo' essere avviato il riesame.
Punti principali
Ambito di applicazione della disposizione
La legge n. 135 del 23 maggio 1997, di conversione del D.L. n. 67/1997, ha previsto all'art. 20-ter, comma 1, che possa essere concessa l'indennita' di mobilita' ai lavoratori regolarmente iscritti nelle liste di mobilita' decaduti dal diritto per tardiva presentazione della domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti tutti gli adempimenti necessari. La norma si applica quindi solo a chi ha presentato la domanda in ritardo ma comunque entro quella data.
Adempimenti per i lavoratori interessati
I lavoratori indicati nell'allegato, le cui domande risultano respinte per tardivita' pur essendo state avanzate entro il 31 marzo 1992, devono essere informati della possibilita' di ottenere il trattamento. Per accedere al riesame devono presentare una specifica istanza alla sede INPS territorialmente competente in base alla loro attuale residenza.
Misura della prestazione e decorrenza
Ai sensi del comma 2 dell'art. 20-ter, l'indennita' di mobilita' deve essere corrisposta, se sussistono gli altri requisiti previsti, per il periodo di competenza e tenendo conto dell'effettivo stato di disoccupazione e di eventuali altre prestazioni fruite per lo stesso periodo. L'importo e' quello originariamente spettante, con decorrenza dal sessantottesimo giorno dalla data di licenziamento oppure, se e' stata corrisposta l'indennita' per mancato preavviso, dal sessantottesimo giorno successivo alla sua scadenza.
Interessi legali e criteri di calcolo
La prestazione deve essere maggiorata degli interessi legali maturati fino al momento dell'erogazione. Gli interessi vanno calcolati per ciascuna mensilita' dell'indennita', considerando il tempo trascorso dal mese di riferimento fino a quello del pagamento effettivo. La circolare richiama inoltre le variazioni del saggio legale: 10% annuo dal 16 dicembre 1990 ai sensi della legge n. 353/1990 e 5% annuo dall'1 gennaio 1997 ai sensi della legge n. 662/1996.
Ulteriori posizioni e autorizzazione al pagamento
Se emergono altri lavoratori aventi titolo oltre a quelli elencati in allegato, la circostanza deve essere segnalata tempestivamente alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio VIII, per ottenere la relativa autorizzazione al pagamento.
Copertura degli oneri e imputazione contabile
Il comma 3 dell'art. 20-ter pone gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Le indennita' e i relativi interessi legali devono essere imputati, rispettivamente, ai conti GAU 30/34 e GAU 34/20.
Elenco nominativo allegato
La circolare allega l'elenco dei lavoratori estratti dall'archivio centrale, con indicazione della sede che ha respinto la domanda, del cognome e nome, della data di nascita e della data di licenziamento, ai fini dell'avvio del riesame e della eventuale liquidazione della prestazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 lug 1997Circolare numero 169 del 28-7-1997
- Circolare · 29 lug 1997Circolare numero 171 del 29-7-1997
- Circolare · 26 lug 1997Circolare numero 168 del 26-7-1997
- Circolare · 25 lug 1997Circolare numero 166 del 25-7-1997
- Circolare · 25 lug 1997Circolare numero 167 del 25-7-1997
- Circolare · 31 lug 1997Circolare numero 177 del 31-7-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →