Circolare numero 169 del 28-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare avvia il decentramento alle sedi della verifica, validazione ed emissione dei rimborsi connessi agli estratti conto agricoli della vecchia procedura "ECCO" e del nuovo sistema informatico ex SCAU. Vengono spiegati i criteri per leggere i saldi a credito, distinguere i casi di "R" e "CS", effettuare i controlli preliminari su carichi, sgravi, rimborsi già eseguiti, pignoramenti e storni, e gestire le problematiche amministrative e contabili. La circolare disciplina inoltre termini prescrizionali, interessi legali e nuovi conti di transito da usare per la rilevazione contabile dei rimborsi.
Decentramento ai servizi periferici della gestione degli estratti conto agricoli e dei rimborsi contributivi
Decentramento della gestione degli estratti conto agricoli e dei rimborsi
La circolare definisce il passaggio progressivo delle attività di verifica, validazione e rimborso dagli uffici centrali alle sedi periferiche nell'ambito della previdenza agricola. L'intervento si inserisce nel processo di revisione organizzativa della gestione ex SCAU e riguarda sia la vecchia procedura "ECCO" sia il nuovo sistema informatico per le posizioni OTI-OTD e PC-CF.
Ambito della nuova procedura e struttura dei dati
Con il nuovo estratto conto informatico vengono rese consultabili le posizioni aziendali relative ai movimenti contabili delle nuove procedure ex SCAU, nelle quali il contribuente è identificato tramite:
- provincia e comune, mediante codice ISTAT;
- codice personale, cioè partita IVA, codice fiscale o codice provvisorio;
- progressivo aziendale.
La logica della circolare è quella di trasferire alle sedi il controllo di merito dei dati contabili e amministrativi, riducendo il ruolo della struttura centrale a funzione di supporto e indirizzo.
Decentramento delle attività e ruolo delle sedi
La prima fase del decentramento affida alle sedi la gestione dell'estratto conto dal punto di vista amministrativo e contabile. Le sedi devono quindi:
- verificare i dati esposti nell'estratto conto;
- confermare l'esistenza del credito;
- rideterminare, se necessario, l'eventuale credito o debito;
- disporre il rimborso, oppure attivare le iniziative previste nei casi di irregolarità.
La Direzione Centrale Tecnologia Informatica invierà due tabulati distinti:
- uno relativo all'estratto conto della vecchia gestione, con identificazione del contribuente tramite codici ex SCAU;
- uno relativo al nuovo sistema, basato su codice fiscale o partita IVA.
Valutazione dei crediti a rimborso: "R" e "CS"
I rimborsi da emettere sono quelli con saldo a credito segnato con "R" nell'estratto conto in linea. La sigla "CS" indica invece un credito sospeso solo in alcuni casi, perché può essere il risultato tecnico della riproposizione di una situazione già emersa in un estratto conto precedente.
La circolare chiarisce che non tutti i "CS" sono veri crediti sospesi. In particolare:
- se il precedente estratto conto cartaceo mostrava quel saldo come "R", il credito va trattato come proposta di rimborso non ancora eseguita;
- se il "CS" deriva da carichi o versamenti eccedenti non compensati da elementi ulteriori, può configurare un credito sospeso reale;
- per i casi dubbi occorre sempre consultare l'estratto conto precedente conservato in sede.
Sono inoltre richiamate alcune categorie per le quali la sigla "CS" può comparire per ragioni particolari, come:
- FC, Corpo Forestale;
- CF, Cooperativa Forestale;
- AS, ex Azienda di Stato;
- BB, Consorzio di bonifica;
- FL, fallimento;
- IM, procedura immobiliare;
- PE, procedura esecutiva.
Per queste posizioni, e per quelle collegate a procedure concorsuali, l'estratto conto può non esporre tutti i carichi o gli oneri accessori, con conseguente apparente eccedenza di versamenti.
Controlli preliminari prima dell'emissione dei rimborsi
L'emissione dei rimborsi è subordinata a una serie di verifiche obbligatorie da parte delle sedi. Prima di procedere occorre controllare che non manchino carichi o oneri che potrebbero assorbire, in tutto o in parte, il credito esposto.
Tra i controlli richiesti figurano in particolare:
- carichi delle somme aggiuntive calcolate in occasione dei condoni;
- carichi per interessi di mora o di dilazione calcolati nei condoni;
- carichi contributivi relativi a condoni per omesse denunce;
- carichi connessi a variazioni ACC3/VAR;
- sgravi da verificare;
- rimborsi già eseguiti;
- pignoramenti presso terzi;
- storni;
- possibili debiti in altra categoria contributiva o nella nuova gestione.
La circolare specifica che i controlli sono necessari in tutti i casi, perché il saldo a credito esposto potrebbe non corrispondere a un effettivo diritto al rimborso.
Somme aggiuntive, interessi e condoni
Una parte rilevante della circolare è dedicata ai condoni contributivi successivi al 1991. In occasione di tali procedure gli uffici provinciali ex SCAU avevano spesso calcolato somme aggiuntive e, se dovuti, interessi di mora o di dilazione, ma tali importi non erano sempre stati inseriti nell'estratto conto.
Le sedi devono quindi verificare se il soggetto abbia presentato domande di regolarizzazione agevolata e, in caso positivo:
- ricostruire per ciascun condono la somma aggiuntiva dovuta;
- determinare gli eventuali interessi di regolarizzazione rateale;
- sospendere il credito quando esso risulti pari o inferiore ai carichi mancanti;
- annotare specie e importi per il successivo inserimento in estratto conto.
La stessa impostazione vale per i condoni relativi a omesse denunce:
- per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori a titolo principale, i carichi IVS/AM risultano in parte già presenti in E.C. con lettera "C", ma non gli oneri accessori;
- per le aziende assuntrici di manodopera risultano inserite solo alcune denunce codificate "CN", senza gli eventuali oneri accessori.
Quando il credito "R" riguarda una domanda di condono per omessa denuncia, le sedi devono controllare se il carico contributivo sia già presente in E.C. e, in base all'esito:
- se presente, calcolare e detrarre gli oneri accessori;
- se assente, calcolare sia contributi sia oneri accessori;
- in entrambi i casi, annotare gli importi per il successivo inserimento in estratto conto.
Variazioni ACC3/VAR e sgravi
La circolare richiama anche i carichi derivanti da variazioni segnate con modelli ACC3/VAR, non calcolati o non inseriti nell'estratto conto in linea se trasmessi dopo il 30 giugno 1993, nonché alcuni recuperi contributivi per compartecipanti familiari e piccoli coloni. In presenza di crediti a rimborso, le sedi devono verificare se i relativi carichi e oneri accessori siano presenti nell'estratto conto; se mancano, devono essere ricostruiti e sottratti dal credito.
Quanto agli sgravi, vengono distinti i principali casi:
- sgravi da variazioni in diminuzione della base imponibile segnalate con modelli ACC3/VAR o CD2BIS-CM2BIS-IATP2 BIS, contrassegnati con "S";
- sgravi da calcolo contributivo 1996 con procedura AGRICAUT, registrati senza sigla;
- sgravi da leggi agevolative 286/1989 e 31/1991, contrassegnati con "A";
- sgravi manuali, indicati con asterisco;
- sgravi ripartiti, anch'essi indicati con asterisco.
La circolare avverte che per alcuni sgravi da ACC3/VAR possono verificarsi anomalie di calcolo e impone il ricalcolo quando il credito derivi da tali sgravi. Per gli autonomi, inoltre, viene segnalata una specifica criticità per gli sgravi CD/CM/IATP 2 bis VAR anno 1993 in prima fascia e zona agevolata, poiché in alcuni casi lo sgravio era stato calcolato al 100% invece che all'80% del carico posto in riscossione.
Rimborsi già eseguiti, sentenze e pignoramenti
Prima di disporre un nuovo rimborso, le sedi devono controllare se il credito sia già stato rimborsato dalla Direzione generale ex SCAU. Nell'estratto conto in linea sono registrati i rimborsi effettuati fino al 31 dicembre 1995, mentre quelli successivi saranno segnalati con apposita nota.
La circolare richiama anche i casi di rimborsi e pagamenti eseguiti in esecuzione di sentenze della Corte costituzionale o di pignoramenti presso terzi. Tali operazioni non risultano sempre registrate in E.C., anche per difficoltà di identificazione delle aziende coinvolte. Per questo motivo verranno trasmesse liste nominative dei beneficiari, da utilizzare insieme agli atti d'ufficio e alla documentazione degli uffici legali per evitare duplicazioni di rimborso.
È richiesto inoltre il controllo di eventuali pagamenti disposti dalle sedi provinciali in esecuzione di transazioni o sulla base della nota dell'Avvocatura centrale del 21 novembre 1995, che dal 1° luglio 1995 aveva attribuito alle sedi periferiche i pagamenti su sentenza o precetto.
Verifica delle posizioni aziendali in altre gestioni
Se, dopo i controlli, residua ancora un credito "R", la posizione aziendale deve essere confrontata con eventuali altre categorie contributive della stessa impresa, comprese quelle per contributi aggiuntivi e, dall'anno 1996, la nuova gestione visualizzata con il conto 1032.
La finalità è predisporre, in attesa dell'aggiornamento delle procedure, eventuali storni manuali a copertura totale o parziale di debiti presenti in altre gestioni. La circolare precisa che la verifica deve riguardare anche l'estratto conto della nuova gestione ex SCAU per OTI/OTD e PC/CF, al fine di accertare l'eventuale esistenza di debiti.
Le sedi devono per ora sospendere i casi che presentano debiti e crediti incrociati o situazioni non ancora supportate da adeguati strumenti informatici.
Esecuzione del rimborso e limiti di compensazione
Una volta completati i controlli, il credito a saldo, o la quota parte residua, può essere rimborsato all'avente titolo. La circolare sottolinea che non è ammessa alcuna compensazione tra crediti per contributi obbligatori ed eventuali debiti per contributi facoltativi non pagati.
Gli importi rimborsati dovranno essere ripartiti tra le diverse forme assicurative interessate, come IVS, CIG, DS e altre, secondo le istruzioni che saranno successivamente impartite. Le sedi devono quindi indicare il tipo di ditta, poiché esso incide sulla ripartizione del rimborso.
Ogni sede provinciale può trattare soltanto i rimborsi relativi alle ditte accertate dalla propria sede.
Annotazioni contabili e documentazione da conservare
Nella fase di emissione del rimborso le sedi devono annotare le informazioni contabili utilizzate, in attesa di applicativi informatici dedicati. In particolare vanno evidenziati:
- carico originario, anche se non presente in estratto conto;
- sgravi positivi o negativi;
- storni;
- eventuali versamenti;
- motivazione o disposizione normativa da cui deriva lo sgravio;
- ogni altro elemento che abbia generato un movimento contabile da riportare poi nell'estratto conto individuale.
La documentazione amministrativa e contabile che ha dato origine ai rimborsi e alle eventuali operazioni di storno deve essere mantenuta in evidenza per la successiva sistemazione contabile definitiva.
Rimborsi a mezzo ruolo esattoriale
La circolare richiama la precedente circolare n. 118 del 23 maggio 1997 sui rimborsi di contributi indebitamente pagati a mezzo ruolo esattoriale. Tali rimborsi devono essere gestiti tramite emissione di elenchi di sgravio da trasmettere ai concessionari, secondo le modalità già stabilite in quella sede.
Termini prescrizionali e disciplina degli indebiti
Per i rimborsi riferiti ai contributi indebitamente versati vengono distinti il regime dei datori di lavoro agricoli e quello dei lavoratori autonomi.
Per i datori di lavoro:
- si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.;
- il rimborso riguarda contributi non dovuti per effetto di sgravio, come nei casi di duplicazione di pagamento o sgravi previsti da disposizioni legislative;
- se ricorrono i presupposti dell'art. 8 della legge n. 818/1957, si richiamano le istruzioni della circolare n. 282 del 15 novembre 1995.
Per i lavoratori autonomi:
- il rimborso può essere disposto senza limiti di prescrizione;
- non sono dovuti interessi;
- i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili ai fini del diritto e della misura delle prestazioni e, salvo dolo, sono restituiti all'assicurato e agli aventi causa.
Nuova gestione ex SCAU e casistiche particolari
Per la nuova gestione, le sedi dispongono delle posizioni aziendali relative ai movimenti contabili generati dalle nuove procedure SCAU. Il manuale applicativo evidenzia sia le lavorazioni presenti sia quelle mancanti, nonché le ditte marcate con "R" e "CS".
Se le ditte a credito presentano versamenti segnati con la sigla "M" (manuali), la verifica deve essere integrata con i bollettini in possesso dell'azienda. Se in estratto conto risultano contemporaneamente debiti e crediti, il caso va sospeso in attesa di specifiche disposizioni.
Interessi legali
Per i lavoratori autonomi il rimborso dei contributi indebiti avviene senza interessi. Per i datori di lavoro, invece, gli interessi legali decorrono dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino alla data di effettiva liquidazione del rimborso, secondo quanto già previsto dalle circolari n. 242 del 14 settembre 1995 e n. 26 del 26 gennaio 1995.
Istruzioni contabili e conti di transito
Ai fini della rilevazione contabile vengono istituiti nuovi conti di transito per distinguere correttamente le diverse fattispecie di rimborso e gli eventuali interessi passivi. I conti indicati sono:
- GPA 53/92, per i rimborsi ai datori di lavoro agricoli, compresi compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- GPA 53/93, per i rimborsi ai lavoratori autonomi agricoli (CD/CM-IATP);
- ASR 51/92, per i rimborsi dei contributi SSN ai datori di lavoro agricoli;
- ASR 51/93, per i rimborsi dei contributi SSN ai lavoratori autonomi agricoli relativi al periodo 1 gennaio 1986 - 31 dicembre 1991;
- ASR 51/94, per gli interessi legali sui rimborsi dei contributi SSN ai datori di lavoro agricoli.
Gli interessi legali sui rimborsi dei contributi ai datori di lavoro, esclusi quelli connessi ai soli contributi SSN, devono essere imputati al conto GPA 33/99.
La circolare precisa inoltre che, a partire dall'esercizio corrente, a tali conti dovranno essere imputati anche i rimborsi disposti a seguito di sentenze giudiziarie. Devono quindi essere effettuate, se necessario, le conseguenti scritture di storno per i pagamenti del 1997 imputati a GPA 53/99 e per eventuali pagamenti precedenti imputati a GPA 51/99. Per i rimborsi effettuati negli anni anteriori al 1997 e imputati a GPA 53/99 non va invece operata, al momento, alcuna sistemazione contabile, in attesa di ulteriori istruzioni.
Conservazione della documentazione e rinvio a future istruzioni
Le sedi devono conservare tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa sia ai rimborsi sia agli storni, in attesa della disciplina definitiva della ripartizione contabile. La circolare rinvia a successive istruzioni per gli aspetti procedurali ancora non definiti e per il completamento del processo di decentramento.
Punti principali
Avvio del decentramento operativo
La Direzione mette a disposizione delle sedi il nuovo estratto conto informatico per le posizioni OTI-OTD e PC-CF, a completamento del precedente sistema "ECCO". L'obiettivo è trasferire progressivamente alle strutture periferiche le attività finora svolte centralmente dagli uffici ex SCAU, in particolare la gestione amministrativo-contabile degli estratti conto e dei rimborsi.
Significato dei marcaggi "R" e "CS"
La circolare chiarisce che i saldi a credito contrassegnati con "R" sono rimborsi proposti dall'estratto conto, mentre la sigla "CS" indica un credito sospeso solo in alcuni casi, poiché può derivare dalla conversione tecnica di un precedente "R" non ancora eseguito. Per stabilire se un "CS" sia davvero un credito sospeso o una proposta di rimborso non eseguita occorre consultare il precedente estratto conto cartaceo.
Controlli obbligatori prima del rimborso
Prima di emettere qualsiasi rimborso le sedi devono verificare la presenza di tutti i carichi e dei relativi oneri accessori, con particolare attenzione a somme aggiuntive, interessi di mora o dilazione, carichi da condono, denunce omesse e variazioni ACC3/VAR. Devono inoltre essere controllati gli sgravi, i rimborsi già effettuati, i pignoramenti presso terzi, gli storni e l'eventuale presenza di debiti in altre categorie contributive o nella nuova gestione.
Gestione delle anomalie su carichi e sgravi
La circolare indica che carichi mancanti per condoni, somme aggiuntive, interessi e contributi derivanti da omesse denunce possono alterare artificialmente il credito esposto in estratto conto e devono essere ricostruiti e annotati. Per gli sgravi derivanti da ACC3/VAR, in particolare, le sedi devono rieseguire i calcoli quando vi siano anomalie, con attenzione anche a specifiche situazioni degli autonomi in prima fascia e in zona agevolata.
Esclusioni, sospensioni e verifica delle posizioni aziendali
Non devono essere presi in considerazione per il rimborso i crediti davvero sospesi e i casi di alcune categorie con modalità di versamento eccezionali o procedure concorsuali, salvo che i controlli evidenzino che si tratta di un rimborso già proposto in un precedente estratto conto. Le posizioni con debiti e crediti incrociati o con dati ancora non supportati da adeguati strumenti informatici devono essere tenute in sospeso in attesa di ulteriori istruzioni.
Termini prescrizionali e disciplina dei rimborsi
Per i datori di lavoro agricoli il rimborso segue la prescrizione ordinaria decennale ex articolo 2946 c.c., trattandosi di indebito oggettivo. Per i lavoratori autonomi, invece, i contributi indebitamente versati sono rimborsabili in ogni tempo, senza interessi, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 613/1966, come richiamato dalla circolare.
Interessi legali e conti di imputazione
Per i rimborsi ai datori di lavoro sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda amministrativa fino alla liquidazione effettiva. La circolare istituisce nuovi conti di transito per rilevare i rimborsi e gli eventuali interessi passivi, distinguendo tra datori di lavoro, lavoratori autonomi e contributi SSN, e precisa che i rimborsi disposti a seguito di sentenze giudiziarie vanno ora imputati ai conti dedicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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