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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33263/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per il reato di guida in stato di ebbrezza. I motivi dedotti attaccavano la motivazione della decisione di merito: da un lato si denunciavano manifesta insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al preteso malfunzionamento dell'etilometro; dall'altro si lamentava l'irregolarità dell'esecuzione dell'alcoltest, sostenendo che sarebbe stato necessario dimostrare che gli effetti dell'alcol fossero effettivamente attivi durante la guida. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero sostanzialmente una riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e che mirassero in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che i motivi erano ripetitivi di doglianze già vagliate dalla Corte d'appello, sostanziavano una richiesta di rivalutazione delle fonti di prova e si ponevano in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità richiamata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    La decisione presuppone la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza e richiama, in via implicita, la disciplina che punisce la guida con tasso alcolemico superiore ai limiti legali; la Corte ribadisce che le censure mirate a contestare il funzionamento dell'etilometro o le modalità dell'alcoltest non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicata la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle prove e delle risultanze fattuali già apprezzate dal giudice di merito.
  • Le doglianze riproduttive di questioni già esaminate e correttamente disattese dalla sentenza impugnata sono inammissibili quando non evidenziano un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, ma mirano soltanto a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio.
  • Nel reato di guida in stato di ebbrezza, le contestazioni relative al funzionamento dell'etilometro o alla regolarità dell'alcoltest, se prospettate come meri dissensi sulla ricostruzione del fatto, non possono essere rimesse al giudizio di cassazione come terzo grado di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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