Cassazione Penale, Sentenza n. 26864/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge perché la Corte territoriale non avrebbe pronunciato la declaratoria di estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione. In particolare, i reati contestati erano attribuiti a fatti del 10/12/2013; il termine prescrizionale ordinario di sette anni e mezzo sarebbe scaduto il 10/06/2021. Tuttavia nel fascicolo risultano plurime cause di sospensione (adesioni a scioperi degli avvocati, art. 420 quater c.p.p., impedimenti del difensore, sospensione per emergenza COVID ex art. 83 co.4 D.L. 18/2020), per un totale indicato negli atti (tra 775 e 824 giorni secondo il verbale), che avrebbero prorogato la scadenza oltre la data della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che, pur essendo il termine prescrizionale originario scaduto il 10/06/2021, risultano dalle scritture processuali cause di sospensione dei termini (elencate nel provvedimento) tali da prorogare la scadenza al 25/07/2023, cioè oltre la data della sentenza di secondo grado (01/03/2023). Inoltre la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avocado dell'impugnazione e determina la formazione del giudicato sostanziale; conseguentemente il giudice dell'impugnazione, non essendo investito del merito, non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità (art.129 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 110, 610 cod. pen.
capo b: artt. 81 cpv., 110, 610 cod. pen.
Individuano il contenuto delle imputazioni (concorso morale e il reato previsto dall'art.610 c.p.); la Corte rileva che tali fatti si riferiscono alla data del 10/12/2013
artt. 81 cpv., 110, 582 cod. pen.
capo c: artt. 81 cpv., 110, 582 cod. pen.
Indicano altra contestazione riferita alla stessa data; utilizzate per precisare l'oggetto del processo ai fini del calcolo dei termini di prescrizione
art. 157, primo comma, cod. pen.
Norma di riferimento per il calcolo della prescrizione; la Corte l'ha applicata per determinare il termine base (sette anni e mezzo)
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Norma utilizzata insieme all'art.157 per il calcolo del termine prescrizionale applicabile alle fattispecie contestate
art. 420 quater cod. proc. pen.
Disposizione invocata per giustificare la sospensione dei termini (periodo 21/06/2016-13/06/2017) a favore del difensore; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel computo complessivo
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. con l. 18/12/2020, n.176
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma richiamata in relazione alla trasmissione telematica delle conclusioni scritte del Procuratore generale; la Corte ne evidenzia il rispetto procedurale
art. 83 co. 4 d.l. 18/2020
art. 83, comma 4, D.L. 18/2020
Norma emergenziale (COVID) che ha sospeso termini processuali nel periodo 10/03/2020-09/06/2020; la Corte l'ha computata tra le cause di sospensione
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e la rilevabilità di cause di non punibilità; la Corte ha precisato che il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio cause di non punibilità quando l'impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza (richiamo giurisprudenziale delle Sezioni Unite)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte la applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende
Sezioni Unite - giurisprudenza (es. Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, Ricci e altre)
Sez. U, n.12602/2015; Sez. U, n.23428/2005; Sez. U, n.32/2000; Sez. U, n.15/1999; Sez. U, n.21/1994
Principio interpretativo richiamato: la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della fase impugnatoria e determina la formazione del giudicato sostanziale; ne consegue che il giudice dell'impugnazione non può procedere a rilevare cause di non punibilità
Massime di principio
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, esso non impedisce la formazione del giudicato sostanziale e il giudice dell'impugnazione non è investito del potere di cognizione per rilevare cause di non punibilità (art.129 c.p.p. interpretato dalle Sezioni Unite).
- Nel calcolo della prescrizione è necessario considerare tutte le cause di sospensione documentate (adesioni a scioperi degli avvocati, impedimenti del difensore, sospensioni previste da norme speciali come art.420 quater c.p.p. o disposizioni emergenziali: art.83 D.L.18/2020). Queste sospensioni possono prorogare significativamente la scadenza del termine prescrizionale.
- La semplice scadenza teorica del termine prescrizionale non è sufficiente se dal fascicolo emergono motivi legittimi di sospensione; l'onere di computo e documentazione delle sospensioni rilevanti ricade sulle parti e sugli atti processuali.
- Per ottenere una declaratoria di estinzione per prescrizione è importante sollevare il motivo tempestivamente e in forma ammissibile: motivi procedurali che rendono il ricorso inammissibile possono precludere ogni valutazione sulle cause di non punibilità.
- La condanna alle spese e alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.) è conseguenza automatica dell'inammissibilità del ricorso; pertanto valutare preventivamente la fondatezza del motivo è importante per evitare oneri economici aggiuntivi.
- In situazioni dubbie è utile produrre in udienza e in atti documentazione dettagliata sul computo dei termini e sulle sospensioni (date precise, atti che giustificano lo sciopero o l'impedimento del difensore, provvedimenti amministrativi o normativi che hanno sospeso i termini).
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