Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15987/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e individuato come competente la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale di Frosinone. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni ulteriore valutazione, comprese quelle sulle spese, è rimessa a tale sede. Le spese sono quindi rimesse al giudice competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro n. 398/2025, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 398/2025 del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d’ufficio la questione della propria competenza territoriale e funzionale, in relazione alla regola che attribuisce la competenza per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    in materia di giudizio di ottemperanza, nel caso in cui l’azione sia promossa per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, è previsto che «il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza»

    Per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Visto l’art. 47 c.p.a., in tema di ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata;

    La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata va considerata ai fini dell’individuazione della sede competente secondo il criterio stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.a.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.

    Dichiarata l’incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice individuato come competente rispettando il termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza; la regola opera anche ai fini dell’individuazione della sezione staccata competente.
  • Dichiarata l’incompetenza del TAR adito, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice individuato come competente entro i termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.