Ordinanza n. 15987/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e individuato come competente la Sezione staccata di Latina del TAR Lazio, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale di Frosinone. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede competente nel termine previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.; ogni ulteriore valutazione, comprese quelle sulle spese, è rimessa a tale sede. Le spese sono quindi rimesse al giudice competente.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro n. 398/2025, passata in giudicato
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 398/2025 del Tribunale di Frosinone - Sezione Lavoro. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d’ufficio la questione della propria competenza territoriale e funzionale, in relazione alla regola che attribuisce la competenza per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
in materia di giudizio di ottemperanza, nel caso in cui l’azione sia promossa per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, è previsto che «il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza»
Per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
art. 47 c.p.a.
Visto l’art. 47 c.p.a., in tema di ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata;
La ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e la sezione staccata va considerata ai fini dell’individuazione della sede competente secondo il criterio stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
art. 15, comma 4, c.p.a.
il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di cui all’art. 15, comma 4, c.p.a.
Dichiarata l’incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice individuato come competente rispettando il termine previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza; la regola opera anche ai fini dell’individuazione della sezione staccata competente.
- Dichiarata l’incompetenza del TAR adito, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice individuato come competente entro i termini previsti dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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