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Sentenza

Sentenza n. 6372/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - del Decreto Assessoriale 1247/2022 dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Siciliana (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti.

Giustizia amministrativa202304128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e applicazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compreso il decreto regionale di individuazione della quota a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto assessoriale regionale di individuazione della quota di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale sulla ricognizione e riconciliazione del fatturato dei fornitori, l'accordo e l'intesa adottati in sede di Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida per i provvedimenti regionali e gli atti connessi e consequenziali. Durante il giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla nuova disciplina e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La ricorrente aveva effettuato il versamento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, sicché era venuto meno il suo interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi al payback 2015-2018. Il giudice ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato il provvedimento di accertamento del pagamento richiesto dalla nuova disposizione normativa. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell'esito in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025

    «Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»

    Il pagamento della quota ridotta del 25 per cento estingue gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tali obblighi; l'accertamento regionale del pagamento è invece necessario per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015

    È richiamato quale base normativa degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni considerati.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015

    È richiamato in relazione ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi e agli effetti dell'inadempimento delle aziende.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto gli atti di determinazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla sola base del pagamento effettuato dall'azienda se manca il provvedimento regionale o provinciale di accertamento del pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando il giudizio si conclude in rito per sopravvenuto difetto di interesse determinato dall'adempimento previsto da una normativa sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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