Tribunale, Ordinanza T-30/23
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) dell' 8 febbraio 2024. — Fly Persia IKE e Ali Barmodeh contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Intervento – Articolo 173, paragrafo 1, e articolo 179 del regolamento di procedura – Controricorso depositato fuori termine – Articoli da 142 a 145 del regolamento di procedura – Inapplicabilità – Rigetto. — Causa T-30/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto la richiesta della Dubai Aviation Corp. di partecipare al giudizio come interveniente, poiché il suo controricorso era stato depositato oltre il termine applicabile alle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. Ha inoltre escluso che la società potesse avvalersi delle norme generali sull’intervento, trattandosi di una materia soggetta a disciplina speciale. La decisione chiarisce il rapporto tra regime speciale del contenzioso marchi UE e regole generali di intervento nel processo dinanzi al Tribunale.
Intervento nel giudizio di annullamento in materia di marchio UE: inapplicabilità delle norme generali sull’intervento alla parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO che ha depositato tardivamente il controricorso.
La questione giuridica
Se la parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diversa dal ricorrente, che abbia depositato il controricorso oltre il termine previsto per rispondere al ricorso, possa comunque essere ammessa a intervenire nel giudizio davanti al Tribunale sulla base delle norme generali sull’intervento del regolamento di procedura, oppure se trovi applicazione il regime speciale dell’articolo 173 del medesimo regolamento con conseguente esclusione dell’intervento tardivo.
Principio di diritto
Nel contenzioso in materia di marchi dell’Unione europea, la parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diversa dal ricorrente davanti al Tribunale è soggetta a un regime procedurale speciale e può partecipare al giudizio come interveniente solo se risponde al ricorso entro il termine previsto dall’articolo 173, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 179 del regolamento di procedura; se deposita il controricorso tardivamente senza invocare e dimostrare caso fortuito o forza maggiore, non acquista la qualità di parte interveniente. Inoltre, le norme generali sull’intervento di cui agli articoli 142-145 non si applicano a tale parte, perché il titolo quarto del regolamento di procedura contiene una disciplina speciale che deroga a quella generale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo e secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 142-145 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 173, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 179 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 191 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
Intervento tardivo in causa di marchio UE
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchio dell’Unione europea. Il Tribunale è chiamato a stabilire se la controinteressata nel procedimento amministrativo possa partecipare al giudizio nonostante il deposito tardivo del controricorso.
Fatti e procedimento principale
Fly Persia IKE e Ali Barmodeh avevano depositato una domanda di marchio UE nel 2019. Dubai Aviation Corp. aveva proposto opposizione invocando un marchio anteriore, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. Dopo l’accoglimento parziale dell’opposizione in prima istanza e il rigetto del ricorso in commissione di ricorso, i richiedenti avevano adito il Tribunale.
Notificato il ricorso a Dubai Aviation Corp., quest’ultima aveva depositato un documento intitolato "Controricorso" il 26 aprile 2023, oltre il termine applicabile. Il Tribunale ha quindi esaminato se tale atto potesse valere come controricorso tempestivo oppure, in subordine, come istanza di intervento.
Questione processuale esaminata dal Tribunale
La questione centrale era se una parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO diversa dal ricorrente possa:
- costituirsi come interveniente ai sensi dell’articolo 173 del regolamento di procedura solo entro il termine per il controricorso;
- oppure, in caso di tardività, recuperare la partecipazione al giudizio ricorrendo alle norme generali sull’intervento di cui agli articoli 142-145 del regolamento di procedura.
Normativa rilevante e struttura del regime processuale
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 40, commi secondo e quarto, dello Statuto della Corte di giustizia, che disciplina l’intervento in via generale, e l’articolo 53, secondo comma, dello stesso Statuto, che consente deroghe per i settori di contenzioso speciali, come la proprietà intellettuale.
Per il contenzioso marchi, la norma centrale è l’articolo 173 del regolamento di procedura:
- il paragrafo 1 prevede che la parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente possa partecipare al giudizio davanti al Tribunale rispondendo al ricorso;
- il paragrafo 2 stabilisce che, se non risponde nelle forme e nei termini prescritti, perde la qualità di parte nel procedimento dinanzi al Tribunale;
- il paragrafo 3 le riconosce una posizione processuale equivalente a quella delle parti principali, consentendole in linea di principio conclusioni e motivi autonomi.
Il termine per il controricorso è fissato dall’articolo 179 del regolamento di procedura, che rinvia al termine di due mesi decorrente dalla notificazione del ricorso, con le regole di computo dell’articolo 60.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale constata che Dubai Aviation Corp. non aveva depositato alcun atto processuale entro il termine previsto e non aveva chiesto né ottenuto proroghe. Nella risposta alla misura di organizzazione del procedimento, la società ha ammesso di essersi basata erroneamente sul regime generale dell’intervento di cui all’articolo 143 del regolamento di procedura.
Il Tribunale esclude che tale errore possa essere sanato: non è stata invocata, né dimostrata, alcuna circostanza eccezionale riconducibile a caso fortuito o forza maggiore ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto. Di conseguenza, la società non è divenuta parte interveniente ai sensi dell’articolo 173.
Il Tribunale esamina poi la possibilità di applicare gli articoli 142-145 del regolamento di procedura, ma la esclude richiamando l’articolo 191: le disposizioni generali del titolo terzo si applicano ai procedimenti del titolo quarto solo in assenza di norme speciali. Poiché il titolo quarto contiene una disciplina specifica sull’intervento delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, le norme generali sull’intervento non sono applicabili. Si tratta di un’applicazione del principio lex specialis derogat legi generali.
A conforto di tale interpretazione, il Tribunale richiama anche i lavori preparatori del regolamento di procedura del 1994, dai quali emergeva la volontà di riservare alle parti del procedimento davanti alla commissione di ricorso un regime particolare, distinto da quello generale previsto per gli altri interventi.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara che Dubai Aviation Corp. non è ammessa a partecipare al procedimento in qualità di interveniente.
Quanto alle spese:
- la società sostiene le proprie spese, avendo depositato tardivamente il controricorso;
- è inoltre condannata a rimborsare le spese dei ricorrenti relative al procedimento di intervento, in quanto rimasta soccombente su tale punto;
- l’EUIPO sostiene le proprie spese relative al procedimento di intervento, non avendo chiesto una condanna della società alle spese a suo favore.
Principio affermato
La pronuncia chiarisce che, nelle controversie in materia di marchio UE, la parte del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso diversa dal ricorrente non può aggirare la tardività del proprio controricorso invocando le norme generali sull’intervento: trova applicazione esclusivamente il regime speciale dell’articolo 173 del regolamento di procedura, con conseguente inammissibilità della partecipazione al giudizio se il termine non è rispettato.
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