Cassazione Penale, Sentenza n. 28156/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che confermava la loro condanna per più episodi di furto pluriaggravato commessi in concorso. Hanno dedotto un unico motivo di ricorso volto a censurare la motivazione per presunto travisamento della prova (vizio di motivazione). Successivamente il nuovo difensore ha prodotto memorie richiamando la sopravvenuta procedibilità a querela per i reati di furto (d.lgs. n.150/2022) e segnalando la remissione di querela relativa al capo A).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai capi B, C, D ed E, ritenendo il motivo di impugnazione mera rielaborazione di fatti e valutazioni già esaminate dal giudice di merito e non configurante un travisamento della prova rilevabile in sede di legittimità. Per il capo A) ha invece constatato la remissione di querela ritualmente accettata e ha dichiarato estinto il reato; ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo A) ed eliminato la pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 200 di multa, disponendo che le spese processuali relative a quel capo siano poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 150 del 2022
entrato in vigore il 30 dicembre 2022
Ha reso procedibili a querela i reati di furto in contestazione; la sopravvenuta procedibilità a querela può incidere sul processo ma, secondo la giurisprudenza citata, non prevale sull'inammissibilità del ricorso in cassazione
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 340, comma 4, c.p.p.
Disposizione richiamata per porre le spese processuali inerenti al capo estinto a carico dei querelati in caso di remissione di querela
art. 673, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla revoca della sentenza in sede esecutiva; utile per distinguere gli effetti dell'abrogazione o della sopravvenuta procedibilità rispetto al giudicato
Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale sulle cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo
Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018
Indica che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul cosiddetto giudicato sostanziale e, rispetto all'inammissibilità del ricorso, non può salvarlo
Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016
Affermata la scindibilità delle statuizioni di condanna in caso di plurimi capi ascritti allo stesso imputato: ogni capo conserva autonomia e gli effetti del giudicato si valutano capo per capo
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022 (Dos Santos)
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022
Richiamata in tema di limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova, confermando che la Cassazione verifica la corretta trasposizione del dato probatorio e non può riconsiderarne il significato in sede di merito
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche se il procedimento è in corso e va rilevata in sede di legittimità, con effetto di rimozione della pena e delle conseguenze connesse al capo estinto
- La sopravvenuta modificazione della condizioni di procedibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela) non è sufficiente a superare l'inammissibilità dell'impugnazione in cassazione: la Cassazione può non conoscere ricorsi ritenuti inammissibili anche per cause sopravvenute
- Nei ricorsi per presunto travisamento della prova la Corte di Cassazione è limitata a verificare l'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo; non può effettuare una rinnovata valutazione in fatto o riassegnare significati ai fatti diversi da quelli già valutati dal giudice di merito
- In sentenze che contengono più capi di imputazione, ogni capo è autonomo: l'accoglimento dell'impugnazione o l'estinzione di un singolo capo non si estende automaticamente agli altri capi per i quali il ricorso sia inammissibile
- Quando si contesta la motivazione in Cassazione è necessario che il ricorrente individui e dimostri una contraddizione formale, incontrovertibile e pacifica nella trasposizione del dato probatorio da parte del giudice di merito; le mere riconsiderazioni o rivalutazioni non sono ammissibili
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