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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28156/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che confermava la loro condanna per più episodi di furto pluriaggravato commessi in concorso. Hanno dedotto un unico motivo di ricorso volto a censurare la motivazione per presunto travisamento della prova (vizio di motivazione). Successivamente il nuovo difensore ha prodotto memorie richiamando la sopravvenuta procedibilità a querela per i reati di furto (d.lgs. n.150/2022) e segnalando la remissione di querela relativa al capo A).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai capi B, C, D ed E, ritenendo il motivo di impugnazione mera rielaborazione di fatti e valutazioni già esaminate dal giudice di merito e non configurante un travisamento della prova rilevabile in sede di legittimità. Per il capo A) ha invece constatato la remissione di querela ritualmente accettata e ha dichiarato estinto il reato; ha annullato senza rinvio la condanna relativa al capo A) ed eliminato la pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione e euro 200 di multa, disponendo che le spese processuali relative a quel capo siano poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo n. 150 del 2022

    entrato in vigore il 30 dicembre 2022

    Ha reso procedibili a querela i reati di furto in contestazione; la sopravvenuta procedibilità a querela può incidere sul processo ma, secondo la giurisprudenza citata, non prevale sull'inammissibilità del ricorso in cassazione

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 340, comma 4, c.p.p.

    Disposizione richiamata per porre le spese processuali inerenti al capo estinto a carico dei querelati in caso di remissione di querela

  • art. 673, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revoca della sentenza in sede esecutiva; utile per distinguere gli effetti dell'abrogazione o della sopravvenuta procedibilità rispetto al giudicato

  • Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004

    Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale sulle cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo

  • Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)

    Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018

    Indica che la sopravvenuta procedibilità a querela non incide sul cosiddetto giudicato sostanziale e, rispetto all'inammissibilità del ricorso, non può salvarlo

  • Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016

    Affermata la scindibilità delle statuizioni di condanna in caso di plurimi capi ascritti allo stesso imputato: ogni capo conserva autonomia e gli effetti del giudicato si valutano capo per capo

  • Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022 (Dos Santos)

    Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022

    Richiamata in tema di limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova, confermando che la Cassazione verifica la corretta trasposizione del dato probatorio e non può riconsiderarne il significato in sede di merito

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche se il procedimento è in corso e va rilevata in sede di legittimità, con effetto di rimozione della pena e delle conseguenze connesse al capo estinto
  • La sopravvenuta modificazione della condizioni di procedibilità (es. trasformazione in reato procedibile a querela) non è sufficiente a superare l'inammissibilità dell'impugnazione in cassazione: la Cassazione può non conoscere ricorsi ritenuti inammissibili anche per cause sopravvenute
  • Nei ricorsi per presunto travisamento della prova la Corte di Cassazione è limitata a verificare l'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio rilevante e decisivo; non può effettuare una rinnovata valutazione in fatto o riassegnare significati ai fatti diversi da quelli già valutati dal giudice di merito
  • In sentenze che contengono più capi di imputazione, ogni capo è autonomo: l'accoglimento dell'impugnazione o l'estinzione di un singolo capo non si estende automaticamente agli altri capi per i quali il ricorso sia inammissibile
  • Quando si contesta la motivazione in Cassazione è necessario che il ricorrente individui e dimostri una contraddizione formale, incontrovertibile e pacifica nella trasposizione del dato probatorio da parte del giudice di merito; le mere riconsiderazioni o rivalutazioni non sono ammissibili

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