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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto pronunciato dal Ministro dell’Interno emesso e notificato in data 20 agosto 2025, con il quale veniva comunicato all’odierna ricorrente la revoca del nulla osta rilasciato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 maggio 2026: del provvedimento di riesame pronunciato dalla Prefettura di Macerata - Ministero dell’Interno, emesso e comunicato a mezzo pec al difensore in data 24 dicembre 2025 nonché depositato in giudizio il 21 aprile 2026, con il quale veniva comunicato all’odierna ricorrente la mera conferma della revoca del nulla osta rilasciato (doc. n.12) e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti;

Giustizia amministrativa202500730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di revoca del nulla osta e successivo provvedimento prefettizio di conferma adottato in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato per lavoro subordinato e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di riesame con cui la Prefettura ha confermato la revoca. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la revoca è stata adottata in via automatica per il solo decorso dei termini previsti dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, senza che fossero accertati ulteriori motivi ostativi, in particolare di carattere sostanziale. La ricorrente ha inoltre evidenziato la chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno. Il giudizio cautelare è stato valutato ai sensi dell'art. 55 c.p.a.; il TAR ha ritenuto sussistenti elementi favorevoli connessi alla novità e complessità della normativa e alla scarsa chiarezza delle istruzioni rivolte al pubblico sull'applicazione dei termini.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare riproposta con i motivi aggiunti, ritenendo che la revoca del nulla osta fosse dipesa da un automatismo fondato esclusivamente sul decorso dei termini, in assenza di ulteriori ragioni ostative sostanziali. La novità e complessità della disciplina e la scarsa chiarezza delle istruzioni sui termini sono state considerate sufficienti a giustificare la tutela cautelare, anche in ragione della chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno. La misura è stata concessa ai fini del rilascio alla lavoratrice di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito, fissata per il 24 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998

    ...fossero decorsi i termini di cui all’art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 senza che la pratica fosse stata confermata dal datore di lavoro...

    Il mero decorso dei termini previsti dalla disposizione, in assenza di ulteriori motivi ostativi sostanziali, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare automaticamente la revoca del nulla osta in sede cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini dell'adozione di una misura provvisoria, consistente nel rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla decisione di merito.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi automaticamente sul solo decorso dei termini previsti dall'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 quando l'amministrazione non abbia accertato ulteriori motivi ostativi, soprattutto di carattere sostanziale.
  • La novità e complessità della disciplina applicabile, unite alla scarsa chiarezza delle istruzioni rivolte al pubblico sull'applicazione dei termini, possono giustificare la concessione della tutela cautelare quando risulti una chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione del giudizio di merito, quale misura idonea a neutralizzare provvisoriamente gli effetti della revoca del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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