Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29535/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena già concessa all'interessato con una precedente sentenza definitiva, ritenendo ostativa una successiva condanna intervenuta per un reato commesso nel quinquennio. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 1, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che il giudice della cognizione, al momento della condanna ritenuta rilevante per la revoca, fosse già a conoscenza della possibilità di disporre la revoca e avesse richiesto l'acquisizione del fascicolo proprio per verificare tale circostanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la condanna posta a base della revoca riguardava un reato commesso in data successiva alla precedente sentenza che, secondo la difesa, avrebbe potuto conoscere la futura causa di revoca; ne deriva l'evidente impossibilità cronologica della tesi difensiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, c.p.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è legata alla sopravvenienza di una condanna nei casi previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte ne ha applicato la disciplina in sede esecutiva, rilevando l'irrilevanza della tesi difensiva fondata su una pretesa conoscenza preventiva da parte del giudice della cognizione.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È il reato per cui è intervenuta la successiva condanna valorizzata ai fini della revoca del beneficio.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato come fonte normativa del reato oggetto della successiva condanna.

Massime di principio

  • In materia di revoca della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato il motivo che si fondi su una pretesa conoscenza preventiva, da parte del giudice della precedente cognizione, di una futura causa di revoca quando la condanna rilevante sia successiva alla sentenza originaria.
  • La verifica della legittimità della revoca ex art. 168 c.p. deve tener conto della sequenza cronologica tra la sentenza che ha concesso il beneficio e la successiva condanna ostativa: se il reato che sorregge la revoca è stato commesso dopo la prima decisione, non è logicamente sostenibile che quel giudice ne potesse già conoscere gli effetti revocatori.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato perché contraddetto in modo evidente dalla cronologia dei fatti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativi
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.