Sentenza n. 532/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), n. 4008/2023, resa tra le parti, pubblicata il 28 dicembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 528/2016;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 4008/2023, nella parte relativa alla liquidazione del danno da ritardo nella contrattualizzazione e al mancato riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura odontoiatrica, accreditata per la branca di odontoiatria dal 2007, aveva partecipato nel 2015 alla selezione per la contrattualizzazione delle strutture sanitarie, cui era associato un budget annuo di euro 32.000,00 per struttura. Dopo la verifica delle strutture da contrattualizzare, aveva sollecitato la conclusione del procedimento e la pubblicazione della graduatoria definitiva, senza ottenere tempestiva definizione. Il TAR aveva dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere quanto all'azione avverso il silenzio, poiché la contrattualizzazione era intervenuta il 5 agosto 2016, e aveva riconosciuto euro 2.000,00 per danno patrimoniale da perdita di chance, calcolato nella misura del 5% dei budget 2015 e 2016, respingendo il danno non patrimoniale. In appello, la struttura ha dedotto l'erroneità della liquidazione del danno patrimoniale e il mancato riconoscimento dell'indennizzo previsto per il mero ritardo nella conclusione del procedimento.
La decisione
L'appello è stato parzialmente accolto. È stata confermata la reiezione della domanda di danno non patrimoniale, per mancata prova. È stata accolta la domanda di indennizzo da mero ritardo, già proposta in primo grado, con riconoscimento di euro 2.000,00. È stata confermata la qualificazione del pregiudizio patrimoniale come danno da perdita di chance, poiché l'accreditamento non attribuisce un diritto alla stipula del contratto, subordinata alla determinazione discrezionale dell'azienda sanitaria circa i limiti e le condizioni delle prestazioni da acquistare. Tuttavia, il criterio liquidatorio del 5% è stato ritenuto incongruo, considerata l'elevata probabilità di contrattualizzazione della struttura, accreditata dal 2007 e poi effettivamente contrattualizzata nell'agosto 2016. Il danno da perdita di chance è stato quindi liquidato equitativamente nel 60% del budget complessivo per il 2015 e il 2016, pari a euro 33.055,00; da tale importo è stato detratto l'indennizzo di euro 2.000,00, con conseguente liquidazione definitiva del danno patrimoniale in euro 31.055,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, senza anatocismo, dal 5 agosto 2016 fino al pagamento. L'ASP è stata condannata anche alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori e rifusione dei contributi unificati.
Norme richiamate
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
Prevede il riconoscimento di un indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento, riconosciuto nel caso concreto in euro 2.000,00.
art. 28, comma 1, d.l. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. 98/2013
Costituisce la base normativa dell'indennizzo da mero ritardo riconosciuto alla struttura appellante.
Massime di principio
- L'accreditamento di una struttura sanitaria non attribuisce, di per sé, un diritto alla stipula del contratto o alla contrattualizzazione, poiché questa resta subordinata alla determinazione discrezionale dell'azienda sanitaria circa i limiti e le condizioni delle prestazioni da acquistare.
- Quando la probabilità di ottenere la contrattualizzazione risulta elevata, il pregiudizio derivante dal ritardo può essere qualificato come perdita di chance e liquidato equitativamente in misura proporzionata alla probabilità concreta di conseguire il risultato favorevole.
- L'indennizzo per il mero ritardo nella conclusione del procedimento può essere riconosciuto autonomamente rispetto al risarcimento del danno patrimoniale, ma l'importo dell'indennizzo deve essere scomputato dal danno risarcibile per evitare una duplicazione compensativa.
- La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere respinta quando il ricorrente non fornisce la prova del pregiudizio concretamente subito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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