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Sentenza

Sentenza n. 103/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento del Prefetto di Cosenza prot. uscita n. -OMISSIS- del 31.10.2025, con il quale il Prefetto di Cosenza ha rigettato l’istanza di revoca del sequestro amministrativo disposto il 12.09.2025; - del verbale di contestazione, violazioni amministrative, contestuale sequestro amministrativo n.-OMISSIS- del 12.09.2025, emesso dai Carabinieri della Stazione di Altomonte.

Giustizia amministrativa202501633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro amministrativo di bombole di g.p.l. e verbale di contestazione con contestuale sequestro amministrativo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente e il suo legale rappresentante hanno impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, il provvedimento del Prefetto di Cosenza del 31 ottobre 2025, che aveva rigettato l’istanza di revoca del sequestro amministrativo disposto il 12 settembre 2025, nonché il verbale di contestazione di violazioni amministrative e contestuale sequestro redatto dai Carabinieri della Stazione di Altomonte. L’amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che gli atti impugnati sono funzionali all’irrogazione di una sanzione amministrativa disciplinata dalla legge n. 689/1981.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato inammissibile il ricorso, inclusi i motivi aggiunti. Il sequestro amministrativo e il successivo provvedimento prefettizio di conferma o rigetto della revoca si inseriscono, secondo il giudice, in una sequenza procedimentale diretta all’irrogazione di una sanzione amministrativa, nella specie quella prevista dall’art. 18 del d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128. La cognizione delle relative impugnazioni spetta pertanto al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 22-bis della legge n. 689/1981 e secondo il rito previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011. È stata riconosciuta la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128

    La sanzione prevista dalla disposizione costituisce il risultato cui è diretta la sequenza procedimentale nella quale si inseriscono il sequestro amministrativo e il provvedimento prefettizio impugnati.

  • art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689

    Le controversie relative agli atti funzionali all’irrogazione della sanzione amministrativa sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    L’impugnazione davanti al giudice ordinario degli atti riconducibili alla sequenza sanzionatoria deve essere proposta secondo il rito previsto dalla disposizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario nei termini previsti, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Previo avviso alle parti, il giudice ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto atti funzionali all’irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 689/1981, compresi il sequestro amministrativo e il successivo provvedimento prefettizio di conferma o di rigetto dell’istanza di revoca, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La qualificazione dell’atto impugnato ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla sua collocazione nella sequenza procedimentale e dalla sua funzione concreta, non dalla sola natura formalmente amministrativa dell’atto.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo non impedisce la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario, nei termini previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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