Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico convenzionato ha impugnato in Cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto, da parte del TAR, della sua domanda di annullamento dell’atto con cui l’azienda sanitaria aveva accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-COVID-19 e disposto la sospensione dal rapporto convenzionale. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati diversi motivi, tutti ricondotti ai "motivi inerenti alla giurisdizione": si è dedotto, in sintesi, che il Consiglio di Stato avrebbe invaso la sfera del legislatore applicando una norma ritenuta non vigente o inesistente; avrebbe sconfinato nella discrezionalità amministrativa nel valutare l’idoneità dell’attestazione di esenzione vaccinale; avrebbe integrato un difetto assoluto di giurisdizione, un diniego di giurisdizione o un eccesso di giurisdizione anche in relazione alla pendenza di questioni di costituzionalità e di rinvio pregiudiziale eurounitario. In via finale si è chiesta la cassazione della sentenza per ottenere l’annullamento o la disapplicazione degli atti impugnati, la prosecuzione dell’attività convenzionale e il risarcimento dei danni.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente richiamando la giurisdizione, mirassero in realtà a contestare la valutazione di merito e l’interpretazione/applicazione della disciplina compiute dal Consiglio di Stato. Ha osservato inoltre che la questione di giurisdizione era stata sollevata dal medesimo soggetto che aveva adito originariamente il giudice amministrativo, e che la statuizione del TAR sulla giurisdizione non era stata impugnata in appello, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione e non per errores in procedendo o in iudicando, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
ricorso per cassazione soltanto avverso le decisioni del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti la giurisdizione
Il controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, non potendo estendersi al merito o agli errores in iudicando/procedendo.
art. 362, comma 1, c.p.c.
Costituisce il veicolo del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni del giudice speciale.
art. 110 d.lgs. n. 104/2010
È richiamato come norma sul ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, nei limiti dei motivi di giurisdizione.
art. 37 c.p.c.
È richiamato per affermare che chi ha adito il giudice non può poi impugnare la decisione per difetto di giurisdizione nei termini prospettati.
art. 4 D.L. n. 44/2021
È la disposizione sull’obbligo vaccinale e sulle condizioni di esenzione richiamata nei provvedimenti amministrativi e nelle censure del ricorso.
art. 4 D.L. n. 44/2021 convertito con L. n. 76/2021
È indicata come norma oggetto della dedotta violazione di legge nel ricorso, ma la relativa censura è stata ritenuta non scrutinabile in sede di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto se denuncia un reale vizio di giurisdizione, cioè uno sconfinamento esterno del giudice speciale o un arretramento improprio della sua cognizione; non è invece consentito usarlo per contestare l’interpretazione della legge o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice amministrativo.
- Le doglianze che, pur formalmente qualificate come di giurisdizione, tendono in concreto a ottenere una rivalutazione del merito o a denunciare errores in iudicando o in procedendo sono inammissibili davanti alla Corte di cassazione.
- La parte che abbia scelto originariamente il giudice amministrativo non può poi dedurre in Cassazione, nei termini prospettati, il difetto di giurisdizione di quel giudice se la relativa statuizione non sia stata tempestivamente censurata e sia ormai coperta da giudicato.
- La pendenza di questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale eurounitario non amplia, di per sé, il perimetro del sindacato delle Sezioni Unite oltre i limiti dei motivi inerenti alla giurisdizione.
- Il controllo della Cassazione sulla giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato, neppure quando siano ritenute abnormi o frutto di un presunto stravolgimento della disciplina applicata.
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