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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33282/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato (art. 4 d.lgs. n. 74/2000). Due motivi: (1) cambiamento della disciplina penale a seguito del d.lgs. n. 158/2015 (sostituzione di "fittizi" con "inesistenti" e introduzione del comma 1‑bis) che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso la tipicità della sua condotta così come ricostruita in primo grado; (2) intervenuto provvedimento di sgravio totale dell'Agenzia delle Entrate sul presunto debito erariale, che avrebbe reso inesistente il fatto penalmente rilevante. Il ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio e il proscioglimento perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che non sussistevano elementi tali da consentire, con una mera attività ricognitiva, di affermare l'assenza della fattispecie penale o la non responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Le questioni sollevate (qualificazione degli elementi passivi come fittizi o inesistenti, correttezza della quantificazione degli elementi attivi, incidenza del provvedimento di sgravio) richiedono una rivalutazione approfondita e accertamenti non comprimibili in una semplice constatazione; pertanto l'assoluzione piena non era possibile e la Corte d'appello ha correttamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. A carico del ricorrente sono poste le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Norma incriminatrice in tema di dichiarazione fraudolenta con riferimento a soglie di punibilità per IRES e IVA; nel caso è centrale per valutare se le condotte rientrino nella fattispecie delittuosa.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Ha modificato l'art. 4 d.lgs. 74/2000 (sostituendo l'aggettivo "fittizi" con "inesistenti" e aggiungendo il comma 1‑bis), con effetti interpretativi sulla punibilità di fattispecie che prima potevano ricadere nell'abuso/elusione; tuttavia, la sola modifica normativa non consente di escludere la rilevanza penale senza un'istruttoria che accerti la natura degli elementi dedotti.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per la pronuncia assolutoria piena con formula "perché il fatto non sussiste" o simili: è consentita solo quando dalle atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la mancata commissione o la non rilevanza penale, ossia quando non è necessaria alcuna indagine ulteriore.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente la censura per 'errata applicazione della legge penale' in sede di ricorso per cassazione; qui utilizzata dal ricorrente per impugnare la qualificazione penale e gli effetti del cambio normativo e del provvedimento amministrativo.

  • Sez. U, sent. Tettamanti, n. 35490 del 28/05/2009

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i limiti dell'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.: l'assoluzione richiede un'evidenza processuale tale da rendere superflue ulteriori indagini; la verifica spettante al giudice in tali casi è di tipo 'constatativo' e non valutativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente: il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese per il ricorrente.

Massime di principio

  • La pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo se la mancanza di fattispecie o la non coinvolgenza dell'imputato risultano con evidenza dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • La modifica normativa intervenuta dopo il fatto (es. d.lgs. 158/2015) non determina automaticamente l'esclusione della rilevanza penale; occorre valutare se, alla luce della nuova disciplina, dagli atti emerga con chiarezza l'assenza di fattispecie penalmente rilevante.
  • Un provvedimento amministrativo di sgravio non esclude di per sé la responsabilità penale: per incidere sul giudizio penale occorre che il documento sia prodotto e che le ragioni e gli effetti dello sgravio siano chiaramente dimostrabili dagli atti processuali.
  • Se le censure richiedono una rivalutazione approfondita della prova e dei fatti (ricostruzione analitica di operazioni, verifica della fittizietà o inesistenza di elementi, ricalcolo degli imponibili), tali questioni non sono risolvibili mediante una semplice constatazione e devono essere deliberate nel merito con pieno dibattimento o istruttoria.
  • Quando la prescrizione è intervenuta ma il ricorrente chiede il proscioglimento, il giudice può pronunciare proscioglimento solo se ricorrono i rigorosi presupposti di evidenza: altrimenti è legittima la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

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