Cassazione Penale, Ordinanza n. 08655/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. di primo grado nei confronti dell'imputata per concorso in furto in abitazione e per il reato connesso di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diverso dai contanti. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputata ha dedotto: 1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p. e vizio di motivazione per contestare il riconoscimento della responsabilità penale; 2) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte rileva però che i motivi si limitavano a riproporre le stesse doglianze già svolte in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già respinto tali censure in modo congruo e logico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza d'appello, ma si limitavano a reiterare in modo generico le stesse critiche già formulate contro la decisione di primo grado e già motivatamente respinte. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla condanna confermata in appello
art. 624-bis c.p.
richiamato come una delle disposizioni incriminatrici poste a base della condanna
art. 625 n. 2 c.p.
richiamato come circostanza aggravante contestata/unitamente al reato principale
art. 493-ter c.p.
richiamato come ulteriore reato contestato, relativo all'indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti
art. 192, comma 2, c.p.
invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova e il riconoscimento della responsabilità penale
art. 62 n. 6 c.p.
invocato dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento o della riparazione del danno
art. 581 c.p.p.
richiamato per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, a pena di inammissibilità
art. 591 c.p.p.
richiamato quale norma sull'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di specificità dei motivi
Corte Cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza critica argomentata della decisione di secondo grado, è inammissibile.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a lamentare in modo generico una pretesa illogicità o carenza motivazionale, senza indicare puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata al provvedimento impugnato; se questa manca, viene meno la base stessa del controllo di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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