Cassazione Civile, Ordinanza n. 02724/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società, munita di decreto ingiuntivo verso un’altra società, ha promosso un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. per far dichiarare che il terzo pignorato, l’Agenzia delle entrate, fosse debitrice della società esecutata per crediti da rimborso IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che i crediti fiscali indicati nelle dichiarazioni della debitrice si fossero comunque estinti per compensazione legale prima della notifica del pignoramento. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. e di norme processuali, per non avere attribuito valore di confessione giudiziale alle dichiarazioni fiscali prodotte; 2) nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d’appello avrebbe simultaneamente riconosciuto una compensazione parziale e negato l’esistenza del credito; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di un credito IVA risultante dalla documentazione depositata; 4) violazione di numerose norme in tema di compensazione, pignoramento presso terzi e disciplina tributaria, sostenendo che la coesistenza di debiti e crediti fosse anteriore al pignoramento e che quindi l’Agenzia non potesse disporre delle somme pignorate.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, perché ha rilevato d’ufficio e in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per tardività. Ha affermato che, trattandosi di giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo in materia esecutiva, non opera la sospensione feriale dei termini; di conseguenza il termine semestrale per impugnare ex art. 327 c.p.c. era spirato il 6 agosto 2015, mentre il ricorso era stato notificato il 5 settembre 2015. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 548 c.p.c.
individua il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo promosso in sede di pignoramento presso terzi.
art. 2730 c.c.
richiamato come norma sulla confessione giudiziale, invocata dalla ricorrente per attribuire valore confessorio alle dichiarazioni fiscali.
art. 2733 c.c.
richiamato come norma sulla confessione giudiziale, oggetto della censura sul valore probatorio delle dichiarazioni fiscali.
art. 125 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla pretesa efficacia confessorie delle dichiarazioni processuali/documentali.
art. 228 c.p.c.
richiamato nel motivo concernente la confessione in giudizio.
art. 229 c.p.c.
richiamato nel motivo concernente la confessione in giudizio.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare asserita nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio di nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2917 c.c.
richiamato nel motivo sulla opponibilità al creditore pignorante dell'estinzione del credito.
art. 1241 c.c.
richiamato in tema di compensazione tra crediti e debiti reciproci.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 543 c.p.c.
richiamato in tema di pignoramento presso terzi.
art. 546 c.p.c.
richiamato in tema di obblighi del terzo pignorato.
art. 17 d.lgs. n. 241/1997
richiamato nel motivo sulle regole di compensazione fiscale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulle regole di liquidazione automatizzata e compensazione fiscale.
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel motivo sulle regole relative all'IVA.
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel motivo sulle regole relative all'IRAP.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo sulle regole tributarie invocate dalla ricorrente.
art. 327 c.p.c.
utilizzato dalla Corte per individuare il termine semestrale lungo di impugnazione, decorso inutilmente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo in materia esecutiva, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine semestrale ex art. 327 c.p.c., senza applicazione della sospensione feriale dei termini, poiché il procedimento è funzionalmente inserito in un processo esecutivo che richiede sollecita definizione.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine applicabile, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito, anche se attinenti a violazioni di legge, vizi motivazionali o questioni probatorie.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione è pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione, inclusa la fondatezza delle censure sostanziali.
- Nelle controversie sul pignoramento presso terzi, l'opponibilità al creditore pignorante dell'estinzione del credito dipende dal momento in cui la causa estintiva si è verificata rispetto al pignoramento; tuttavia, nel caso deciso, tale questione è rimasta assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
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