Cassazione Civile, Ordinanza n. 05066/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata a una ex socia per debiti IRES, IVA e IRAP riferiti all'anno 2002 di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio fondava la pretesa su due avvisi di accertamento emessi e notificati alla società dopo la sua cancellazione, avvisi che erano stati impugnati da un ex liquidatore e socio della società e che erano divenuti definitivi per mancata impugnazione della sentenza che ne aveva confermato la legittimità. La ricorrente ha sostenuto che gli avvisi erano inesistenti o comunque nulli perché emessi nei confronti di un soggetto già estinto, che l'impugnazione proposta dall'ex liquidatore era inefficace per difetto di legittimazione e che il giudicato formatosi in quel giudizio non era a lei opponibile perché estranea al processo. Denunciava quindi violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 36 d.P.R. 602/1973, contestando la legittimità dell'atto di recupero emesso nei suoi confronti quale ex socia nei limiti di quanto ricevuto in liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, essendo la società già estinta al momento della notifica degli avvisi di accertamento, tali atti fossero nulli perché emessi e notificati a soggetto inesistente. Ha inoltre affermato che la sentenza resa nel giudizio promosso dall'ex liquidatore non era opponibile alla ex socia ricorrente, perché quel giudizio era stato introdotto da un soggetto privo di legittimazione a rappresentare la società estinta e la ricorrente non vi aveva partecipato. La Corte ha escluso anche l'applicabilità del differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, sia perché il termine era comunque spirato, sia perché la disciplina non aveva efficacia retroattiva. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
ferma restando l'estinzione
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione della società; dopo tale evento non è legittima la notificazione di atti impositivi alla società o al suo ex rappresentante per il debito sociale.
art. 156 c.p.c.
La censura richiamava il regime delle nullità processuali, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il difetto originario di capacità processuale e di legittimazione rappresentativa della società estinta.
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come base della pretesa tributaria verso l'ex socia nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
art. 1189 c.c.
Il principio dell'apparenza non è applicabile alla notificazione di atti tributari a società estinta, perché la cancellazione è iscritta nel registro delle imprese e rende opponibile ai terzi l'estinzione.
art. 2193 c.c.
L'iscrizione nel registro delle imprese rende opponibile ai terzi la cancellazione della società e ne esclude l'affidamento incolpevole dell'ente creditore.
art. 384 c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente.
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera solo per le cancellazioni richieste nella vigenza della disposizione e non ha efficacia retroattiva.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina la sua estinzione e rende invalida la notificazione di avvisi di accertamento o altri atti impositivi successivi nei confronti della società estinta o del suo ex liquidatore privo di poteri rappresentativi.
- Il giudizio instaurato da un soggetto privo di legittimazione a rappresentare una società estinta non è idoneo a produrre un giudicato opponibile ai soci rimasti estranei al processo.
- L'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese esclude che l'amministrazione finanziaria possa invocare il principio dell'apparenza o un legittimo affidamento per sanare la notificazione di atti a soggetto estinto.
- La sopravvenuta disciplina che differisce gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'amministrazione finanziaria non si applica retroattivamente alle cancellazioni anteriori e opera solo nei limiti temporali previsti dalla norma.
- Quando la nullità degli atti presupposti e la carenza di legittimazione processuale emergono dagli atti, la Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza rinvio.
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