Ordinanza n. 117/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto prot. n. 13438 del 17.03.2025, con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la regione Sicilia ha approvato e pubblicato la graduatoria definitiva di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe AO22 – Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierna ricorrente il titolo di riserva, regolarmente e tempestivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, relativo all'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile; - del decreto n. 17057 del 08.04.2025 con il quale l’Ufficio scolastico regionale per la regione Sicilia ha rettificato e ripubblicato la graduatoria definitiva di merito del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe AO22 – Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di I grado nella parte in cui non ha riconosciuto all'odierna ricorrente il titolo di riserva, regolarmente e tempestivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, relativo all'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile; nonché per l’accertamento - del diritto della ricorrente di ottenere il riconoscimento della riserva in funzione dei titoli posseduti dalla ricorrente ed illegittimamente pretermessi dall’Amministrazione, ancorché posseduti e dichiarati nei termini e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 ottobre 2023, n. 205 e dal Decreto Dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575 con i quali è stato indetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, e del conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva, in funzione del titolo di riserva a lei riconosciuto; - del diritto della ricorrente ad essere inserita a pettine nelle graduatorie delle classi di concorso A022 con la riserva a lei riconosciuta; e, per l’effetto, la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. del Ministero convenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso A022, con conseguente riconoscimento in favore della ricorrente della riserva correttamente dichiarata in domanda e il suo esatto posizionamento nella graduatoria finale, con il corretto status di riservataria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive di merito, originaria e rettificata, del concorso per docenti della classe A022, nella parte in cui non è stata riconosciuta la riserva per il servizio civile
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Ufficio scolastico regionale ha approvato e successivamente rettificato la graduatoria definitiva del concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe A022. Ha dedotto che l'Amministrazione non le avrebbe riconosciuto il titolo di riserva relativo all'appartenenza alla categoria dei volontari che hanno svolto il servizio civile, benché il titolo fosse stato tempestivamente dichiarato nella domanda di partecipazione e posseduto secondo la disciplina del bando e degli atti normativi della procedura. Ha chiesto l'annullamento degli atti nella parte lesiva, l'accertamento del diritto al riconoscimento della riserva e al corretto inserimento nella graduatoria, nonché la condanna dell'Amministrazione alla rettifica della graduatoria in forma specifica. Il TAR, rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto ad alcune amministrazioni e a due partecipanti utilmente collocati, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti ammessi e utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, comprese quelle rettificate nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti controinteressati ammessi alla procedura e utilmente collocati nelle graduatorie impugnate, assegnando alla ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per eseguire le notifiche e dieci giorni dal perfezionamento delle notifiche per depositare la relativa prova. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, del ricorso integrale, dell'elenco nominativo dei controinteressati e dell'ordinanza, secondo le modalità indicate in motivazione. L'Amministrazione dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza e rilasciare un attestato dell'avvenuta pubblicazione e della relativa data. Il giudice ha espressamente avvertito che l'omessa notificazione o il mancato deposito nei termini comporteranno la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.
La norma consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio e disciplina le modalità e le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine, inclusa l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile.
Il mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 49 c.p.a. e all'art. 151 c.p.c., dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
art. 151 c.p.c.
Richiamato per le forme della notificazione per pubblici proclami autorizzata dal giudice in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di condanna in forma specifica; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento con riferimento alla precedente fase cautelare, nella quale il giudice d'appello cautelare ha accolto l'istanza ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di una pluralità di partecipanti utilmente collocati in una graduatoria concorsuale, tutti tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integro nei loro confronti.
- Se il numero dei controinteressati rende eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 49 e 52 c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., prescrivendo contenuti e modalità idonei a garantire la conoscibilità del ricorso.
- L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine assegnato dal giudice e la prova degli adempimenti deve essere depositata entro il termine stabilito; l'inosservanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- Quando nelle more del giudizio la graduatoria impugnata viene rettificata e ripubblicata, l'integrazione del contraddittorio deve riguardare anche i soggetti utilmente collocati nella graduatoria come risultante dalle rettifiche sopravvenute.
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